L’art. 32 comma 7 del Ccnl 22.01.2004 ha previsto la possibilità di incrementare il fondo delle risorse decentrate di una percentuali pari allo 0,20% del Monte salari dell’anno 2001 per gli enti che hanno costituito l’istituto delle alte professionalità di cui all’art. 8 lettera b e c del Ccnl del 31.03.1999.
Si tratta di una vicenda complessa e controversa.
In effetti il problema si pone per le amministrazioni che di fatto non hanno mai istituito le alte professionalità.
Il dubbio va in due direzioni:
- l’ente che non ha le alte professionalità può costituire il fondo con tali risorse?
- In caso di risposta affermativa, le può anche “spendere” oppure le deve accantonare?
Il disposto contrattuale sembra chiaro. Solamente negli enti con le alte professionalità è possibile destinare tali risorse.
Dopo il Ccnl 22.01.2004 è però intervenuto un parere dell’Aran che afferma:
In merito ai quesiti formulati si specifica quanto segue:
1) la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.;
2) l’incremento dello 0,20% del monte salari 2001 ( di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 ) non deve essere ricompreso né tra le risorse decentrate stabili né tra quelle variabili ( non sono infatti citate nei commi 2 e 3 dell’art. 32); le stesse risorse sono state destinate dal CCNL alla remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità di cui all’art. 10, ed incrementano quelle già utilizzate dagli enti per analogo titolo;
3) nel caso l’ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque , per ora, essere destinate ad altre finalità. Suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall’anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema.
Ed è stato proprio così.
Infatti il Ccnl del 09.05.2006 con la dichiarazione congiunta n. 1 ha chiarito che tali somme sono definitivamente acquisite nel fondo ma per le medesime finalità (cioè per gli enti che hanno le alte professionalità).
Quindi, a rigor di logica e nel rispetto dei disposti contrattuali, la somma correlata all’incremento dello 0,20% non andrebbe più né calcolata né accantonata.
Sull’argomento è però tornato il Ccnl 31.07.2009. Tra le disposizioni di rinvio è stato previsto che le parti si impegnano nella prossima tornata contrattuale a definire il futuro di tale incremento del fondo.
La tabella n. 15 del Conto annuale 2010 prevede ancora tale risorsa tra le voci “ancora da contrattare”.
Come è possibile vedere, su tale possibilità di incremento, l’incertezza regna sovrana.
Al di là del parere dell’Aran (che comunque parere rimane) anche i contratti hanno avuto incertezze nel disciplinare la questione.
Ogni risposta conclusiva non può quindi che essere rimandata alla prossima tornata contrattuale, che alla luce del Dl n. 78/2010 avverrà dopo il triennio 2010-2012.