| T O P I C R E V I E W |
| tpa |
Posted - 26/06/2011 : 17:30:30 Dal sito www.gruppodelfino.it
Le spese di personale per l’organizzazione e lo svolgimento delle prossime operazioni censuarie, essendo interamente finanziate da risorse statali a destinazione vincolata, possono non essere considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010.
Si sottolinea però che i reclutamenti per le attività censuarie sono ammissibili solo nel puntuale rispetto dei seguenti presupposti: a) assoluta indispensabilità delle assunzioni medesime, previa analitica dimostrazione dell’assenza di adeguate professionalità all’interno dell’ente e previo prioritario ricorso all’utilizzazione dell’istituto del lavoro straordinario; b) instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze del censimento, nei limiti temporali dello stesso, con esplicita esclusione di qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione; c) esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo, sia pur di lieve entità a carico del bilancio dell’ente: di conseguenza, le eventuali assunzioni potranno avvenire solo nel ristretto limite delle risorse trasferite dall’Istat.
È quanto ha precisato il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Nota Prot. N. 70840 in risposta ad un quesito posto dall’Istat. |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| piscino |
Posted - 27/06/2011 : 15:47:54 Allego questo utile intervento, tratto dal sito di Gianluca Bertagna - www.gianlucabertagna.it
La Circolare n. 6 dell’Istat fornisce indicazioni sul reclutamento dei rilevatori, ma soprattutto fornisce un’interpretazione su come considerare le spese di personale nel contesto normativo attuale.
A tal fine l’Istituto ha chiesto un parere alla Rgs.
Il Dl n. 78/2010 aveva già prontamente previsto un regime derogatorio ai fini del patto di stabilità delle spese inerenti il censimento, ma nulla veniva detto in merito al comma 557 e comma 562 della finanziaria 2007 che prevedono il contenimento della spesa di personale.
La nota n. 70840 della Rgs fornisce queste spiegazioni:
- a livello generale non sono previste dal legislatore possibilità di deroga dai vincoli
- ma da una lettura più circoscritta può tuttavia ritenersi che le spese di personale in oggetto – essendo interamente finanziate da risorse statali – possono non essere considerate ai fini del rispetto del comma 562 e comma 557 della Finanziaria 2007.
La Rgs sembra però dribblare l’altra questione: se cioè tali compensi, qualora eventualmente corrisposti a propri dipendenti, rientrino nei “blocchi” del Dl n. 78/2010 in particolare di quelli previsti dall’art. 9 comma 1 e comma 2bis.
Ad oggi, su tali disposizioni, regna il caos assoluto, nonostante la Circolare n. 12 della Rgs stessa. La Corte dei conti del Veneto, soprattutto sul comma 2bis, ha affermato che non esistono eccezioni. Vero, verissimo. Ad oggi mi atterrei a tali indicazioni. |
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