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T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 08/06/2011 : 11:19:30Dal sito LogosPa
Cacciato dalla porta, rientra dalla finestra. Si tratta del rimborso spese ai dipendenti pubblici che debbano lavorare fuori della propria ordinaria sede di servizio e che siano autorizzati a utilizzare il mezzo proprio. L'art. 6, dodicesimo comma, del decreto legge n. 78/2010, emanato con finalità di contenimento della spesa pubblica, ha disapplicato nei loro confronti i rimborsi forfetariamente calcolati in un quinto del costo della benzina super per chilometro percorso oltre ai ticket autostradali (art. 8 del decreto del presidente della repubblica n. 417/1978). Ma un parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, da poco emesso, ha riconosciuto la possibilità di «forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti» (delibera delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 21 del 5 aprile 2011). Ecco perché.
Le amministrazioni pubbliche, compreso il ministero dell'istruzione, se lo richiedono particolari esigenze di servizio ed è più conveniente, possono continuare ad autorizzare i propri dipendenti a utilizzare il loro mezzo di trasporto per lo svolgimento di un'attività fuori sede ma non possono più compensarne le spese sostenute nella misura prevista dalla norma appena disapplicata nemmeno «nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico. Le amministrazioni sono autorizzate a stabilire nei rispettivi regolamenti interni o in sede di definizione dei contratti integrativi, ad esempio quello dei dirigenti scolastici relativo agli incarichi aggiuntivi, le «forme di ristoro» dei dipendenti disposti a muoversi con i loro personali mezzi.