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T O P I C    R E V I E W
mazzil Posted - 31/05/2011 : 10:59:59
La richiesta di trattenimento in servizio prevista dal D.Lgs 503/1992 deve essere fatta dal dipendente che ha raggiunto il limite massimo di contributi(40 anni) o anche nel caso in cui abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (61 anni e almeno 20 di servizio per le donne e 65 anni e almeno 20 di servizio per gli uomini)?
La questione si pone in riferimento all'art. 9 comma 31 della legge 122/2010 che equipara il trattenimento in servizio alle assunzioni e li sottopone agli stessi limiti.
Saluti, grazie a chi risponderà.
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
mazzil Posted - 01/06/2011 : 13:08:26
Grazie sei stato molto chiaro e utile
Enziano Posted - 01/06/2011 : 12:36:36
Non è necessaria nessuna opzione.

Con sentenza n. 488 del 27/4/88 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illeggittimità dell'art. 4 della L. 903/77, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, all'esercizio di un'opzione da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti.

Saluti
mazzil Posted - 01/06/2011 : 11:14:41
Non sono pienamente convinto su un fatto. La richiesta di trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 16 c.1 del Dlgs 503/92,va fatta al raggiungimento dei limiti d'età pensionabile che, per le donne, al 31.12.2010 era di 61 anni.
Lalegge 903 del 1977 all'articolo 4 dispone: " Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia".
Quindi la donna che abbia compiuto 61 anni nel 2010 potrebbe rimanere in servizio fino a 65 anni,senza bisogno di chiedere il trattenimento, per farlo però deve presentare "comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia".
Se non ha presentato la comunicazione di cui sopra l'Ente deve metterla (secondo me) d'ufficio in pensione per non violare art. 9 comma 31 della legge 122/2010.
Che ne pensi?



quote:
Originally posted by Enziano

La richiesta di trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 16 c.1 del Dlgs 503/92, va fatta da chi è prossimo al compimento del limite di età, ovvero 65 anni, sia per gi uomini che per le donne, indipendentemente dalla quota contributiva dei 40 anni, a meno che non sussista un regolamento organico che disponga il collocamento a riposo d'ufficio con tale massimale.
L'uscita a 61 anni per le donne è pur sempre attivata su istanza di parte, ai sensi dell'art. 2, c.21 della L.335/95 ( a maggior ragione dal 2012 con la completa equiparazione del limite anagrafico)
La norma non fa riferimento specifico al possesso del requisito minimo contributivo per l’accesso a pensione e quindi si presuppone se ne debba prescindere, ovviamente, è auspicabile, per conseguire il trattamento di quiescenza, che gl'interessati siano in possesso di un'anzianità contributiva o di servizio di 20 anni, o di 15 anni , se in possesso di contribuzione al 31/12/92.
La domanda di trattenimento in servizio va presentata dai 24 mesi ai 12 mesi precedenti il compimento dei 65 anni, ossia tra il 63° e il 64° anno di età.
L’eventuale mantenimento in servizio, se accolto, a decorrere dall’1.1.2011 è considerato come nuova assunzione a tutti gli effetti che incide sul fabbisogno occupazionale e sui limiti di spesa conseguenti, così come prevede l’art.9 c. 31 della l. 122/10.

Saluti


Enziano Posted - 31/05/2011 : 18:39:41
La richiesta di trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 16 c.1 del Dlgs 503/92, va fatta da chi è prossimo al compimento del limite di età, ovvero 65 anni, sia per gi uomini che per le donne, indipendentemente dalla quota contributiva dei 40 anni, a meno che non sussista un regolamento organico che disponga il collocamento a riposo d'ufficio con tale massimale.
L'uscita a 61 anni per le donne è pur sempre attivata su istanza di parte, ai sensi dell'art. 2, c.21 della L.335/95 ( a maggior ragione dal 2012 con la completa equiparazione del limite anagrafico)
La norma non fa riferimento specifico al possesso del requisito minimo contributivo per l’accesso a pensione e quindi si presuppone se ne debba prescindere, ovviamente, è auspicabile, per conseguire il trattamento di quiescenza, che gl'interessati siano in possesso di un'anzianità contributiva o di servizio di 20 anni, o di 15 anni , se in possesso di contribuzione al 31/12/92.
La domanda di trattenimento in servizio va presentata dai 24 mesi ai 12 mesi precedenti il compimento dei 65 anni, ossia tra il 63° e il 64° anno di età.
L’eventuale mantenimento in servizio, se accolto, a decorrere dall’1.1.2011 è considerato come nuova assunzione a tutti gli effetti che incide sul fabbisogno occupazionale e sui limiti di spesa conseguenti, così come prevede l’art.9 c. 31 della l. 122/10.

Saluti

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