| T O P I C R E V I E W |
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Posted - 17/05/2011 : 14:35:43 Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 10 maggio 2011, n. 2766: istanza rimborso spese legali dipendenti sottoposti a giudizio innanzi alla corte dei conti per presunta responsabilità erariale
Massima: Sulla rimborsabilità delle spese legali a seguito di sentenza definitiva di assoluzione, l’amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità sulla formula e sulle ragioni dell’assoluzione stessa, diversamente consentendosi un’inammissibile riedizione del giudizio di ascrivibilità del fatto illecito per cui il dipendente è stato imputato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21.3.2011, n. 1713).
Con specifico riguardo al giudizio di responsabilità contabile, poi, il rimborso, da parte dell’amministrazione di appartenenza, delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996, è subordinato al definitivo proscioglimento dei succitati soggetti, prescindendo dalle ragioni che hanno condotto all’assoluzion e; e, pertanto, va riconosciuto il diritto al rimborso de quo anche in presenza di proscioglimento per mere ragioni di rito (cfr. parere Cons. Stato, sez. I, 29.10.2003, n. 3218).
Ne consegue che è illegittimo il diniego di rimborso delle spese legali sostenute per il processo subito dinanzi alla Corte dei conti per presunta responsabilità erariale, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione, motivato con riferimento all’asserita mancanza, nella specie, di una sentenza “di proscioglimento nel merito ovvero completamente assolutoria”. |
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