| T O P I C R E V I E W |
| piscino |
Posted - 10/05/2011 : 08:09:07 Dal sito Ancitel
Anci Risponde: legge Stabilità e assunzioni
La legge di stabilità per il 2011 ha apportato modifiche al regime delle assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali. Il D.L n. 78/2010, all’articolo 14, comma 9, ha introdotto il divieto assoluto di assunzione per tutti gli enti locali, sia piccoli che grandi, nei quali l'incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 40% delle spese correnti. I Comuni soggetti al patto che rispettano tale parametro possono assumere solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per effetto dell’integrazione operata dal comma 118 dell’articolo unico della legge di stabilità, negli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse le assunzioni a copertura integrale del turn-over, che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della Legge n. 42/2009. Ciò in deroga al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale.
1. I dati contabili
Alla luce di quanto stabilito dall'art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010 si chiede se, per l'anno 2011, la percentuale di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti vada calcolata sui dati contabili dello stesso esercizio finanziario 2011 o su quale altro esercizio.
Risposta
Relativamente al quesito posto si ritiene che la verifica del possesso del requisito definito dal comma 9 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 1 gennaio 2011, ossia una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 40%, vada realizzata in relazione all'anno nel quale si intende effettuare le assunzioni.
2. La graduatoria
Un Ente locale intende coprire un posto vacante scorrendo la graduatoria predisposta da altro Ente, con il quale si sta perfezionando la relativa convenzione ex art. 3, comma 61, della legge 350/2003. Si chiede se, conseguentemente, si è esentati dall’espletare le procedure di cui agli art. 30 e 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001.
Risposta Si fa presente che secondo un orientamento consolidato l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti può avvenire con preventivo accordo tra gli stessi. Lo stesso Ministero dell'Interno, con parere Prot. n. 15700 5A3 0004435, ha ritenuto che "al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sovrintendere a tutto l’operato delle pubbliche amministrazioni, l’accordo tra le amministrazioni interessate debba avvenire prima della formale approvazione della graduatoria stessa". Si conferma che nel caso di scorrimento di graduatoria, non si ritiene necessario l'espletamento delle procedure di mobilità ex art. 30 c. 2 bis e 34 bis - come chiarito anche dal Dipartimento Funzione Pubblica con parere Prot. n. 179/03) del D.Lgs. n. 165/2001.
3. La mobilità
Si chiede se la procedura di mobilità volontaria, divenuta obbligatoria per gli enti locali per effetto dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, debba essere preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 34 bis dello stesso decreto legislativo.
Risposta Si ritiene che l'attivazione della procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, per le finalità ad essa sottese, sia un atto propedeutico all'avvio delle procedure concorsuali. Nell'ambito delle procedure concorsuali, poi,il comma 2 bis dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo impone il preventivo esperimento delle procedure di mobilità volontaria. Si ritiene dunque che la comunicazione di cui all'art .34 bis vada effettuata prima della procedura di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'eventuale successivo concorso.
4. Le procedure concorsuali
L’Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità. Nella della programmazione del fabbisogno del personale, per il triennio 2006/2008, sono stati previsti tre concorsi esterni, banditi e, ad oggi, non ancora ultimati . La spesa per essi risulta già prevista nel totale della spesa per il personale iscritta in bilancio e risulta rispettato il parametro del limite di spesa per i comuni superiori a 5.000 abitanti. Il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente è inferiore al 40%. Si chiede se tali concorsi possano essere ultimati anche dopo il 31.12.2010 oppure se anche alla suddetta fattispecie debbano applicarsi le previsioni del D.L. n. 78/2010 (assunzioni di personale nel limite del 20 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).
Risposta
A parere di chi scrive, a seguito della modifica intervenuta non possono essere portate a compimento neppure le procedure di assunzione mediante concorso esterno o mobilità già avviate nel rispetto del previgente regime ma non terminate alla data di entrata in vigore del DL 78/2010; si ritiene infatti che alle fasi procedimentali ancora in itinere si applichi, così come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lazio n. 7047/2002, Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza 22 aprile 2002 n. 2177), lo jus superveniens, salvo il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai consolidate. |
|
|