| T O P I C R E V I E W |
| alessandro_manzoni |
Posted - 18/04/2011 : 20:30:33 Una posizione organizzativa che ha lavorato il 17 marzo come potrà essere ricompensata, visto che non le si può pagare lo straordinario? |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| alessandro_manzoni |
Posted - 04/05/2011 : 17:18:36 Ho provato ad inserire la stessa domanda sul forum di comuni.it
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=96980
ho avuto 6 risposte ma nessuna convincente.
Attività lavorativa prestata il 17 marzo
1 Una posizione organizzativa che ha lavorato il 17 marzo come potrà essere ricompensata, visto che non le si può pagare lo straordinario?
2 secondo me si ha diritto al riposo compensativo soltanto de viene svolta attività duranta la domenica, le altre prestioni straordinarie sono comprese nell'indennità omnicomprensiva.
3 17 marzo = giorno festivo quindi chi ha lavorato il 17 marzo ha diritto al riposo compensativo e alla maggiorazione
4 17 marzo =giorno festivo
diritto al retribuzione del lavoro straordinario al 30% (quindi le P.O. non hanno diritto a niente ) lavoro di domenica pagamento maggiorazione al 50% con diritto al riposo compensativo potrei sbagliarmi ma penso proprio sia così
5 Art. 24 CCNL Regioni Enti Locali del 14/9/2000, art. 14 CCNL Regioni Enti Locali del 5/10/2001)
Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b)(Comma così sostituito dall’art. 14 CCNL del 5/10/2001), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
6 provo a spiegarmi meglio: se si lavora la domenica riposo comprensativo +maggiorazione al 50% (per le P.O. solo riposo compensativo) se il giorno festivo è infrasettimanale i dipendenti "normali" hanno diritto in alternativa al riposo compensativo oppureal pagamento dello straordinario festivo ( le P.O. [secondo me] non hanno diritto a niente perché lo straordinario, anche dei festivi infrasettimanli, rientra nell'indennità che prendono) la norma tutela per tutti (anche per le P.O.) solo la domenica come giorno obbligatorio di riposo infrasettimanale.
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