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T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 14/04/2011 : 14:31:14
Dal sito Gruppo Delfino.

Fermo restando il limite della spesa «storica» riferito al 2004, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 557, 557 bis e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dell’art. 76, comma 7, del DL n. 112 del 2008, all’instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma anche se non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente, a condizione che:

- detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere temporaneo nelle more di un’adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici anche in forma associata;
- l’esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato – prioritariamente e a regime - mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale;
- il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di incarichi di consulenza.
Privilegiando il dato letterale, infatti, è da ritenere che il vincolo assunzionale inerente alle cessazioni avvenute nell’esercizio precedente, di cui al combinato disposto delle disposizioni in esame, si riferisca esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato e non anche all’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione.


Sarebbe, altrimenti, del tutto irragionevole ritenere che gli enti che hanno un numero ridottissimo di dipendenti possano intraprendere nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma nei soli limiti delle cessazioni riferite all’anno precedente, considerato che essi, qualora si opti per tale soluzione interpretativa, si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di ricorrere a forme di collaborazioni altamente qualificate con effetti paradossali sul buon andamento dell’attività amministrativa locale.

È quanto hanno precisato le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la Delibera n. 20/2011/CONTR.

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