| T O P I C R E V I E W |
| 85st |
Posted - 31/03/2011 : 23:19:06 Il nostro comune è soggetto al patto di stabilita'. Un dipendente, a tempo ind., di un altro comune, sempre soggetto al patto, potrebbe, secondo voi, fare la mobilità presso il nostro comune?
La mobilità è considerata, per il comune di destinazione, nuova assunzione o possiamo procedere anche senza considerare il limite del 20 per cento dei cessati? Grazie |
| 5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Gianluca Bertagna |
Posted - 06/04/2011 : 12:14:50 Non credo. L'art. 1 comma 47 fa riferimento al rispetto del patto. Ma siccome oggi la sanzione è stata "esportata" alle spese di personale, per analogia non mi spingerei oltre.
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| CONSELVE |
Posted - 06/04/2011 : 09:55:20 Ma nel caso in cui la spesa di personale 2011 sia superiore a quella del 2010 è possibile la suddetta mobilità (entrata/uscita)? Grazie, Stefano |
| Gianluca Bertagna |
Posted - 05/04/2011 : 19:36:20 Tutto ok. Lo ha ribadito la Corte Conti Lombardia nel parere n. 80/2011: - la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale; - perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche; - il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata; - qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).
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| piscino |
Posted - 02/04/2011 : 09:07:22 La mobilità, nel caso prospettato, è ammessa, si veda Corte dei Conti Lombardia, parere n. 80/2011, ai sensi dell'articolo 1 comma 47 della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative, anche differenti. Tale trasferimento non determina alcun aumento della spesa nel sistema di finanza pubblica.
Vanno, comunque, rispettate le disposizioni in tema di riduzione della spesa; la mobilità deve avvenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni.
Non è possibile l'assunzione se l'ente di destinazione ha violato le disposizioni in tema di patto di stabilita' interno, oppure l'incidenza della spesa del personale è superiore al 40 per cento delle spese correnti. |
| alessandro_manzoni |
Posted - 01/04/2011 : 07:10:32 Quando ci sono limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato sono consentiti i trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, purché sia rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente |
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