| T O P I C R E V I E W |
| michele |
Posted - 12/03/2011 : 23:32:04 Leggete le tre delibere delle S.R. Corte Conti 12/2011, 13/2011 e 14/2011, relative (le prime due) al comma 1 art. 110 TUEL e al comma 2 del 110 TUEL. In modo quanto meno singolare e poco condivisibile sul piano del diritto, in buona sostanza le S.R., risolvendo il conflitto tra corti territoriali, dicono che l'articolo 110 non può considerarsi implicitamente abrogato dalla novella al 19, comma 6, D.lgs 165/01, così come sostenevano Veneto e Puglia. Quello che non convince sotto il profilo giuridico è: -non tengono nella giusta prospettiva la sentenza Corte Cost. 324/2010 -per quanto riguarda il comma 1, ne sostengono la sopravvivenza, ma però ad esso si applica il 19, per cui si ad incarichi per dirigenti a TD per un max del 8% dei posti in dotazione organica. -il comma 2 (incarichi di dirigenti a TD fuori dotazione organica) invece, rimane in essere così com'è, senza peraltro limiti numerici. Non convince perchè (soprattutto nella del. 14) giustificano la sopravvivenza del 110 in quanto non è stato espressamente abrogato così come dice il TUEL stesso. Ma come tutti sanno, non esiste una legge ordinaria "rinforzata" nel nostro ordinamento, per cui una legge successiva abroga le precedente a prescindere da dichiarazioni espresse. Non convince perché se fosse vero ciò, allora non si vede perchè si applica al 110 comma 1, un limite che il tuel non prevede (il ragionamento che deve essere espressa l'abrogazione, mentre la novazione con addizione invece può essere non espressa, mi pare ancor più inconsisente). Non convince perchè crea, sul piano sostanziale un effetto paradossale: dove esistono in dotazione organica i dirigenti, allora quelli esterni a tempo determinato possono essere assunti in un numero limitato (e fin qui nulla da dire), ma se si tratta di fuori dotazione organica, allora lì non vi sono più limiti. Con l'intento di colpire il fenomeno dichiaratamente negativo dei "fiduciari", le S.R. finiscono invece con il legittimare tale pratica. E' esperienza comune che gli "abusi" e le peggiori pratiche si sono avute proprio nei "fuori dotazione organica", stante proprio la genericità dei compiti che si possono "inventare" e giustificare. Sicuramente le cose non finiscono qui. Anzi, probabilmente le reazioni delle corti territoriali non mancheranno. Stiamo a vedere. |
| 3 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Gianluca Bertagna |
Posted - 13/03/2011 : 21:53:33 Condivido tutti i dubbi espressi da Michele. Nelle interpretazioni più recenti ci sono stati casi di alternanza sul principio dell'art. 15 del sistema delle preleggi che prevede: Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Qualche caso.
Progressioni verticali. C.C. Lombardia afferma la vigenza nel sistema dell'art. del Tuel e quindi la specialità della norma. Le sezioni riunite affermano che prevale la norma successiva e quindi la riforma brunetta.
Assunzioni nei piccoli enti. C.C. Piemonte afferma che si tratta di nuova disposizione per tutti gli enti poichè la nuova legge disciplina materia analoga. Le Sezioni riunite affermano che si applica la norma speciale del comma 562 (anche se precedente).
Incarichi art. 110. Le Sezioni riunite affermano che per un caso prevale l'art.19 comma 6 e per l'altro l'art. 110 comma 2.
Il problema c'è e va analizzato con la massima serenità e allo stesso tempo criticità. Poi ovviamente le scelte spettano alle amministrazioni. Va però ricordato che nella L. 15/2009, l'avvio della Riforma Brunetta, vi era una chiara indicazione sul fatto che si dovessero prevedere delle norme per "limitare" la dirigenza. E così è avvenuto. |
| michele |
Posted - 13/03/2011 : 16:34:54 Grazie per la segnalazione. Ma più che a capire quanto hannno fatto le sezioni riunite, mi pare che si possano condividere le amare conclusioni finali di Paolo Gros in ordine al fatto che sembrano rientrare dalla finestra (110 secondo comma) quelli che erano usciti dalla porta (19 comma 6). Ovviamente mi riferisco ai c.d dirigenti fiduciari fuori dotazione organica. In ogni caso, se fossi un Sindaco non mi "fiderei" troppo della delibera 14/2011. |
| pia |
Posted - 13/03/2011 : 12:09:06 Qualche aiuto nel capire lo puoi trovare da qui.
http://entilocali.umforumgratis.com/t26-incarichi-ex-110-tuel-abrogazione-implicita#3193 |
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