| T O P I C R E V I E W |
| pulcepulce |
Posted - 09/03/2011 : 13:52:38 Espongo in sintesi il mio problema Prima di rientrare al lavoro dopo la maternità ho richiesto il regime orario part time orizzontale all'83.33%, che mi è stato accordato per un anno, dal giorno del ritorno al lavoro avvenuto il 15/03/2010; cio' rientra nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 78 del DL 122/2008 (il quale prevede che la trasformazione del regime orario a part time non avvenga piu' in automatico, ma dietro concessione del datore di lavoro). Nello scorso autunno ho chiesto che alla scadenza dell'attuale contratto part time, lo stesso mi venisse di nuovo concesso, senza tuttavia limite temporale, fermo restando che sarà mio interesse, superate le attuali problematiche familiari, rientrare nel regime di orario a tempo pieno per ovvie ragioni economiche. Alla mia richiesta, protocollata dall'Ente il 5/10/2010 non è stata data risposta. L'Ufficio Personale nei giorni scorsi mi ha chiamato per annunciarmi che avrei dovuto firmare il nuovo contratto di part time, attivo dal 15/03/2011, tuttavia tale atto, che non ho ancora sottoscritto, prevede la concessione dell'orario agevolato condizionato alla durata di un anno (diversamente da quanto da me richiesto). [b]Quello che mi chiedo è: stando al citato art. 78 DL 122/2008, dal momento che alla mia richiesta di part time protocollata il 5/10/2010, non è stata data risposta nei 60 gg previsti, è possibile che si sia attivato il silenzio assenso? Da considerare che prima della riforma di cui all'art. 78 DL 122/2008, l'Amministrazione come prassi consolidata accordava il part time mediante il silenzio assenso alla richiesta. Altro punto da considerare è che attualmente l'Amministrazione Comunale ha concesso part time vincolati ad una durata nel tempo solo nel caso in cui questo sia stato esplicitamente chiesto dal dipendente.
Ringrazio cortesemente chi mi fornirà risposta
Fonti: Art. 78 DL 122/2008 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»; b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»; c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse; d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze». 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»; b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»; c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.
Articolo 1, comma 58, L. 662/1996 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro . |
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