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 art. 53 e incarichi gratuiti

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T O P I C    R E V I E W
babiboom Posted - 07/03/2011 : 09:35:00
Ho un dubbio:

nel caso in cui venga designato membro esterno del nucleo di valutazione un dipendente pubblico e questo dichiari di rinunciare al compenso spettante, è possibile per la p.a. prescindere dall'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 53 d.lgs.165/01 da parte dell'amministrazione datrice di lavoro?
In realtà mi pare che l'art. 53 si riferisca agli incarichi quali attività per cui si percepisca un compenso, ma ho il dubbio che debba essere inteso quale attività per la quale sia previsto un compenso (il fatto che il dipendente lo svolga a titolo gratuito è frutto di una sua scelta, ma l'amministrazione è comunque tenuta all'acquisizione del nulla osta).
pensavo comunque di dare atto anche nel disciplinare sottoscritto in sede di conferimento incarico del fatto che l'attività sarà svolta a titolo gratuito.
Poi mi sorge un altro dubbio: l'amministrazione non ha problemi ad accettare la rinuncia, vero? (tra le varie paranoie, pensavo che magari si potrebbe sospettare un comportamento non pulito, o comunque che vi sarebbe disparità tra il componente che viene ricompensato e quello che presta la propria attività gratis...).
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
bitetto Posted - 08/03/2011 : 15:52:37

ECCO L'ARTICOLO . SALUTI

IL SOLE 24ORE - L’ESPERTO RISPONDE – pag.2
PUBBLICO IMPIEGO
Un sì per incarichi esterni
Il permesso della Pa di appartenenza apre ad attività retribuite
fatte salve alcune distinzioni
ed eccezioni,
i dipendenti di
pubbliche amministrazioni
non possono svolgere incarichi
non compresi nei
compiti e doveri d'ufficio,
che non siano previsti o disciplinati
dalla legge o da
altre fonti normative, o che
non siano espressamente
autorizzati. D'altro canto, il
pubblico dipendente non
può svolgere attività o assumere
incarichi affidatigli
sia da un'altra pubblica
amministrazione sia da soggetti
privati senza avere ottenuto
un'apposita autorizzazione
dal l'ente di appartenenza.
Infine, questi incarichi
devono essere tali da
escludere casi d'incompatibilità,
sia di diritto che di
fatto, nell'interesse del buon
andamento della pubblica
amministrazione. La materia
è regolamentata dal testo
unico del pubblico impiego,
il Dlgs 165 del 30 marzo
2001, e specificatamente
dall'articolo 53. Nell'ottica
del contenimento del ricorso
all'affidamento d'incarichi ai
dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, lo stesso
articolo 53 ha recentemente
subito delle modifiche, a
opera prima del Dl 112 del
25 giugno 2008 e poi del
Dlgs 150 del 27 ottobre
2009. In particolare, è stato
introdotto il comma 16-bis,
secondo cui il dipartimento
della Funzione pubblica,
tramite l'Ispettorato per la
funzione pubblica, può disporre
verifiche del rispetto
della normativa relativa
all'affidamento degli incarichi
nella pubblica amministrazione.
Inoltre, sempre
con modifica introdotta dal
Dl 112/2008, le pubbliche
amministrazioni sono tenute
a comunicare al dipartimento
della Funzione pubblica,
entro il 30 giugno di ciascun
anno, i compensi percepiti
dai propri dipendenti anche
per incarichi relativi a compiti
e doveri d'ufficio. La
regola Come prevede l'articolo
53 comma 7 del Dlgs
165/2001, dunque, gli incarichi
retribuiti non possono
essere conferiti al dipendente
senza autorizzazione da
parte dell'amministrazione
di appartenenza. Ciò vale
non soltanto quando questi
incarichi debbano essere
svolti per un'altra amministrazione,
ma – ovviamente
– anche per enti pubblici
economici oppure per soggetti
privati. Tale autorizzazione
deve essere richiesta
all'ente del dipendente e l'istanza
deve essere inoltrata
dai soggetti pubblici o privati
che intendono conferire
l'incarico, anche se la norma
in esame, al comma 10,
prevede la possibilità che la
richiesta in questione possa
altresì essere inoltrata dal
dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi
sulla richiesta di autorizzazione
entro 30 giorni dalla
ricezione della domanda.
Va segnalato che, una volta
decorso il termine per provvedere,
l'autorizzazione s'intende
accordata solamente
nel caso in cui essa sia stata
richiesta per incarichi che
verrebbero conferiti da altre
amministrazioni pubbliche,
mentre in ogni altra circostanza
la decorrenza del
termine senza risposta da
parte della Pa significa esattamente
il contrario, vale a
dire che l'autorizzazione è
da considerare definitivamente
negata. Le sanzioni
L'articolo 53 del Dlgs
165/2001, al comma 8, prevede
anche che, se l'incarico
è stato conferito al dipendente
senza l'autorizzazione
del l'ente di appartenenza,
l'importo previsto come corrispettivo,
ove gravi su fondi
in disponibilità dell'amministrazione
conferente, è
trasferito all'amministrazione
di appartenenza del dipendente,
con un vincolo di
destinazione al fondo di
produttività oppure a fondi
equivalenti. Nel caso in cui,
invece, l'incarico risulti
provenire da soggetti privati
o enti pubblici economici,
secondo quanto disposto dal
comma 9 dell'articolo 53 del
Dlgs 165/2001, che richiama
l'articolo 6, comma 1,
del Dl 28 marzo 1997, n. 79
e successive modificazioni e
integrazioni, l'assenza di
autorizzazione è sanzionata
con una pena pecuniaria fissata
nel doppio degli emolumenti
corrisposti, sotto
qualsiasi forma, al dipendente
medesimo. Le eccezioni
Ci sono attività o incarichi
precisamente individuati
dalla legge, che, pur
essendo retribuiti, possono
essere svolti dal pubblico
dipendente senza la necessità,
da parte sua, di ottenere
l'autorizzazione dell'amministrazione
datrice di lavoro.
Queste eccezioni sono
indicate dal comma 6 del
Dlgs 165/2001: l'elenco
comprende la collaborazione
a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, l'utilizzazione
economica da parte
dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali, la partecipazione
a convegni e
seminari, gli incarichi per i
quali è corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate,
gli incarichi per lo
svolgimento dei quali il dipendente
è posto in posizione
di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo, gli incarichi
conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti
distaccati presso le
stesse o in aspettativa non
retribuita e, infine, l'attività
di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica
amministrazione. A questa
lista si aggiungono gli incarichi
gratuiti, visto che, ai
fini della necessaria autorizzazione,
il legislatore ha inteso
considerare, con la
norma in esame, i soli incarichi,
anche se occasionali,
per i quali sia comunque
previsto, sotto qualsiasi
forma, un compenso. Una
regolamentazione più dettagliata
relativa agli incarichi
non soggetti ad autorizzazione
potrebbe, infine, derivare
da atti regolamentari
interni all'ente, in particolare
per quanto riguarda la
tipologia degli incarichi gratuiti
che non sono soggetti
ad autorizzazione, con l'esclusione
dello svolgimento
di attività, da parte del pubblico
dipendente, le quali,
ancorché prive di compenso,
si pongano però in contrasto
con il buon andamento
della Pa o che, comunque,
possano arrecare pregiudizio
al prestigio dell'amministrazione
datrice di
lavoro. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Massimo Sanguini
babiboom Posted - 08/03/2011 : 09:41:58

Ringrazio di cuore.
Potrebbe essere così gentile da darmi qualche elemento in più, io non ho trovato nulla (sono un pò lenta...).
bitetto Posted - 08/03/2011 : 08:01:45
c'e' un articolo a riguardo sulla rassegna stampa Asmez di ieri 7 marzo 2011.

Saluti.

A. Albanese

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