| T O P I C R E V I E W |
| r-due |
Posted - 04/02/2011 : 09:53:21 Salve, sono un ingegnere (funzionario direttivo – posizione giuridica D3 e posizione economica D5), dipendente di un piccolo comune privo di dirigenti. Sono l'unico tecnico laureato dell'Uff. Tecnico; l'unico di cat. D, tutti gli altri dipendenti sono diplomati e inquadrati in cat. C. All'inizio del 2011, contrariamente a quanto avvenuto nell'anno 2010, il Sindaco non mi ha confermato l'incarico di funzioni dirigenziali delle Aree tecniche, ma lo ha conferito al Segretario Comunale pro-tempore. La normativa posta a giustificazione dell'atto di nomina del segretario comunale è l'art. 97, lett. d, del decr. Lgs. 267/00, ove testualmente si prevede che il segretario comunale “...esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco”. Francamente tale norma non credo che possa avallare l'esercizio di una funzione tecnico-professionale da parte di un segretario comunale Tra l'altro evidenzio che il nostro segretario comunale non è un tecnico (è laureato in Economia e Commercio), né ha un'esperienza concreta nelle pertinenti discipline tecnico-scientifiche (costruzioni, idraulica, ecc.). Premettendo che non vi è ancora stata una valutazione (né positiva né negativa) della mia attività gestionale dell'anno 2010, vi chiedo se tutto ciò sia legittimo??? Ringrazio chi risponderà. |
| 7 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| franco56 |
Posted - 10/02/2011 : 17:13:29 Ciao r-due, stavo leggendo questo post e mi sono incuriosito. Pensavo che il Dirigente, per il settore che dirige, oltre ad essere la figura di riferimento, garantisce la propria consulenza tecnica. Mi chiedo se tu, su un atto che ti viene affidato per l'istruttoria, hai bisogno di ricevere indicazioni in merito ad argomenti tecnici e ad una procedura tecnico-amministrativa a chi chiedi?... Al Sindaco che ti ha messo al vertice una persona sbagliata? A mio avviso l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale dovrebbe essere Diretta da personale con laurea specifica. È allucinante che un avvocato o un medico rilasci un permesso di costruire senza sapere che ca##o sta firmando. |
| r-due |
Posted - 08/02/2011 : 18:30:41 Il Sindaco nel decidere di non incaricarmi ha dato le seguenti testuali motivazioni (riportate nella premessa del decreto d'incarico affidato al Segretario): Dato atto che al Comune di R. , in virtù di tagli di risorse saranno trasferite dallo Stato minori risorse nella misura pari a € 234.000 circa, pertanto si pone la necessità di definire tagli alla spesa corrente comprese le indennità di posizione e con una eventuale riorganizzazione dei settori finalizzata al suddetto scopo; Ritenuto opportuno per le suddette motivazioni attribuire temporaneamente al segretario comunale (senza maggiori oneri per il Comune), in attesa di definire le scelte dell'amministrazione sui tagli da effettuare, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del decr. Lgs 267/2000 per le materie attinenti il settore tecnico;
In pratica, come si evince da quanto sopra riportato, il Sindaco ha dato delle motivazioni di tipo economico, anche se va ulteriormente precisato che il sottoscritto è stato escluso dall'incarico senza esser previamente sentito e averne valutate le eventuali pretese economiche sull'indennità di posizione. Ritengo paradossalmente che se l'incarico fosse stato concertato e poi conferito allo scrivente avrebbe potuto esser nel complesso ancor più vantaggioso di quello attribuito al Segretario che, tra l'altro, dati i suoi tanti impegni istituzionali (fa servizio in quattro comuni) potrà dedicare ben poco tempo ai procedimenti dell'area tecnica. Pertanto in verità la presunta economicità dell'incarico conferito al Segretario si palesa come una motivazione fuorviante non supportata da concreti riscontri e comparazioni fra spese e utilità. |
| pietrore |
Posted - 07/02/2011 : 10:58:05 Non vi è dubbio che una volta riconosciuta la responsabilità vi sia anche la titolarità della P.O. Tuttavia, è ben possibile che vi siano motivazioni per non affidare tale responsabilità. Per questo sarebbe opportuno sapere se e quali siano le motivazioni addotte dal sindaco a supporto della decisione. |
| r-due |
Posted - 05/02/2011 : 23:08:35 Ringrazio Gepicerno per la sua risposta davvero chiara ed esaustiva. |
| GEPICERNO |
Posted - 05/02/2011 : 13:29:58 quote: Originally posted by r-due
Salve, sono un ingegnere (funzionario direttivo – posizione giuridica D3 e posizione economica D5), dipendente di un piccolo comune privo di dirigenti. Sono l'unico tecnico laureato dell'Uff. Tecnico; l'unico di cat. D, tutti gli altri dipendenti sono diplomati e inquadrati in cat. C. All'inizio del 2011, contrariamente a quanto avvenuto nell'anno 2010, il Sindaco non mi ha confermato l'incarico di funzioni dirigenziali delle Aree tecniche, ma lo ha conferito al Segretario Comunale pro-tempore. La normativa posta a giustificazione dell'atto di nomina del segretario comunale è l'art. 97, lett. d, del decr. Lgs. 267/00, ove testualmente si prevede che il segretario comunale “...esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco”. Francamente tale norma non credo che possa avallare l'esercizio di una funzione tecnico-professionale da parte di un segretario comunale Tra l'altro evidenzio che il nostro segretario comunale non è un tecnico (è laureato in Economia e Commercio), né ha un'esperienza concreta nelle pertinenti discipline tecnico-scientifiche (costruzioni, idraulica, ecc.). Premettendo che non vi è ancora stata una valutazione (né positiva né negativa) della mia attività gestionale dell'anno 2010, vi chiedo se tutto ciò sia legittimo??? Ringrazio chi risponderà.
Io a, differenza tua, vorrei che non mi riconfermassero. Il problema è che non è possibile farlo in quanto vi è l'art. 15 del ccnl. del 2004 che non glielo consente: Art. 15 Posizioni organizzative apicali 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.
Dichiarazione congiunta n. 12 - Allegata al CCNL del 22.1.2004 Con riferimento al contenuto dell’art. 15, le parti concordano nell’affermare che la disciplina ivi prevista ha come destinatari tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che non abbiano personale con qualifica dirigenziale. Quesito Aran 399-11A3. Nei comuni privi di qualifiche dirigenziali che rapporto c'è tra le posizioni di responsabilità di uffici e servizi e le posizioni organizzative? Esiste un obbligo alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato? Nei Comuni privi di personale dirigenziale, le strutture organizzative di vertice, espressamente istituite dal regolamento degli uffici e servizi, sono da considerarsi coincidenti con le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999. Se questa equivalenza può considerarsi ovvia, non altrettanto può dirsi a proposito del cosiddetto "diritto" dei titolari delle posizioni organizzative alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato. A tal riguardo, infatti, occorre tenere presente che l'art. 11 del citato CCNL prevede chiaramente che i compensi in questione possono essere corrisposti ove gli enti "si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della legge 142/1990 introdotto dalla legge 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci…". In altri termini l'ente deve prima valutare se ci sono le condizioni economiche per sopportare il maggior onere finanziario correlato ai ripetuti compensi (sia pure con un parziale finanziamento derivante dal recupero delle somme prima destinate al salario accessorio del personale incaricato) e solo dopo aver accertato tale potenzialità, può decidere e regolamentare la graduazione delle posizioni e corrispondere le relative indennità. Ricordiamo anche che: § l’art. 8, comma 2 del CCNL del 5.10.2001 ha confermato la prevalenza e l’esclusività della disciplina dell’art. 11 del CCNL 31.3.1999, per quanto riguarda il vincolo per l’affidamento degli incarichi di posizione organizzativa al personale della categoria D, anche in vigenza dell’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 § l’art.15 del CCNL del 22.1.2004 chiarisce definitivamente che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt.8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999. |
| alessandro_manzoni |
Posted - 04/02/2011 : 16:51:27 Caro collega
Se vai a leggere l’art. 97 comma 4, lettera d) del TUEL ti accorgerai che è possibile. Ma tutto ciò non è conveniente per il segretario. Infatti là dove non ci sono dirigenti le posizioni organizzative assumono gli stessi poteri dei dirigenti, pertanto se ti tolgono l’incarico i provvedimenti finali dovrà firmarli il segretario, l’unico ad averne competenza. Tutte le responsabilità civili e penali andrebbero in carico solo ed esclusivamente al segretario. Conviene?
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| pietrore |
Posted - 04/02/2011 : 11:06:59 Ma il sindaco nell'atto di conferimento al segretario cosa ha scritto ? |
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