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T O P I C    R E V I E W
ketty Posted - 02/12/2010 : 22:57:31
Salve amici del forum vorrei qualche chiarimento riguardante la sit uazione di una dipendente che ha adottato all'estero una bambina di 8 anni spetta il congedo parentale ?e l'allattamento(riposi giornalieri)? anche se ha 8 anni ?? e per quanto riguarda la malattia de bambino può prendersi dei gg.? quanto ne spettano e fino a che anno?? se c'è qualcuno del forum addentrato in questa materia ringrazio dell'eventuale risposta..
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Giulia Donà Posted - 03/12/2010 : 08:45:45
MATERNITA' OBBLIGATORIA

Soggetti aventi diritto:
a) genitori adottanti o affidatari, con attività lavorativa in atto;
b) nel caso di adozione nazionale il congedo deve essere usufruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo
ingresso del minore in famiglia;
e) nel caso di affidamento o di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore
in Italia per gli adempimenti relativi alla procedura di adozione e spetta anche se il minore ha superato i sei anni e
sino al compimento della maggiore età.
Periodi di congedo:
a) periodo normale : 5 mesi

Spetta l’intera retribuzione in godimento, ivi
compresa la retribuzione di posizione, per
tutto il periodo del congedo di maternità. E'
necessario comunicare al Dirigente di Settore
ed all'Ufficio del personale la richiesta del
periodo di astensione obbligatoria,
accompagnata da apposita dichiarazione
dell'Ente che deve curare la procedura di
adozione.

MATERNITA' FACOLTATIVA

Soggetti aventi diritto: genitori adottivi e affidatari
Il congedo può essere fruito da ogni genitore anche se l’altro non ne ha diritto.
Durata dei periodi di congedo parentale:
a) periodi individuali (fruiti da parte di uno dei due genitori)
a.1) madre: non superiore a 6 mesi
a.2) padre (anche se la madre non è lavoratrice): non superiore a 7 mesi
a.3) “genitore solo”: 10 mesi ;
b) periodi complessivi (fruiti da parte di entrambi i genitori)
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori, il periodo massimo complessivo tra i due non è pari alla somma dei periodi massimi individuali, ma è
limitato a 11 mesi .
NB: Madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante l’astensione
obbligatoria della
madre e/o durante la fruizione dei riposi orari della madre.
Frazionabilità: Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato (a giorni, ma non a ore)
Tempo di fruizione in relazione all’età del bambino :
a) fino a 12 anni . Se il bambino ha un'età compresa fra sei e dodici anni i genitori possono fruire del congedo
entro i primi tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia
Congedo parentale e tredicesima mensilità
I periodi di congedo parentale, sia quelli retribuiti al 100% che quelli retribuiti al 30%,non sono utili ai fini della tredicesima mensilità.
Congedo parentale e ferie
Solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione delle ferie.

Bambini adottati o affidati di età compresa tra 6 e 8 anni.
a) indipendentemente dalle condizioni di reddito, il 100%
della retribuzione per i primi 30 giorni, nell’ambito del
periodo massimo di sei mesi, tra entrambi i genitori, se
richiesto entro i tre anni dall’ingresso in famiglia;
b) 30% della retribuzione, per i successivi 5 mesi entro il
periodo di cui alla lettera a),sempre senza vincoli di reddito
e se richiesto entro tre anni dall’ingresso in famiglia
Bambini adottati o affidati di età compresa tra 6 e 12
anni.
a) 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell’ambito
del periodo massimo di sei mesi, fruito da entrambi i
genitori, entro il terzo anno dall’ingresso del minore nel
nucleo familiare;
b) 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi entro il
periodo di cui alla lettera a)
c) Superati i tre anni dall’ingresso in famiglia non spettano
nè congedo nè indennità
Modalità di richiesta: La domanda di congedo parentale -
con l'indicazione della durata - deve essere presentata al
Dirigente di Settore ed all'Ufficio del Personale almeno 15
gg prima della data di decorrenza del periodo di
astensione.

MALATTIA FIGLIO

Soggetti beneficiari: entrambi i genitori, alternativamente (sia adottivi che affidatari)
Genitori adottivi o affidatari, periodi e durata dei congedi:
a) nei primi sei anni di vita del bambino: senza limiti temporali;
b) dal settimo all’ottavo anno: 5 giorni l’anno per ciascuno dei genitori o affidatari e per
ciascun figlio;
c) se l’affidamento o l’adozione riguarda un bambino tra i sei e i dodici anni (all’atto
dell’adozione o dell’affidamento), il congedo per malattia, di cui alla lettera a), può essere
fruito entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia alle condizioni stabilite dalla
precedente lett. b) (5 giorni all’anno)
Ferie e tredicesima mensilità:
i periodi (trenta giorni) di congedo per malattia del bambino retribuiti al 100% sono utili
per la maturazione delle ferie non sono utili ai fini della tredicesima mensilità.
Nei casi di fruizione dei congedi per malattia del figlio non trovano applicazione le
disposizioni legali e
contrattuali sul controllo della malattia del lavoratore.
I primi trenta giorni (lettera a) , fruibili
dopo aver esaurito il congedo di
maternità, sono retribuiti per intero.
I periodi di congedo per malattia
bambino successivi ai primi trenta
giorni non sono retribuiti; non sono
retribuiti neanche i congedi di 5 giorni
per anno (lettera b ).
Gli stessi periodi, peraltro, sono
computati nell’anzianità di servizio,
sono coperti da contribuzione
figurativa ai fini del trattamento di
quiescenza.
1) al momento del verificarsi della malattia
il dipendente è tenuto ad avvisare l'Ufficio
Personale che provvederà a inserire il
giustificativo nel programma di gestione
presenze - TIME@WEB;
2) al rientro il lavoratore insieme al
certificato rilasciato dal pediatra porterà la
dichiarazione attestante che l'altro
genitore non sia in congedo negli stessi
giorni per il medesimo motivo.
La malattia del figlio comportante il ricovero ospedaliero, debitamente documentata, a
richiesta del genitore, interrompe la fruizione delle eventuali ferie in godimento

I primi trenta giorni (lettera a) , fruibili
dopo aver esaurito il congedo di
maternità, sono retribuiti per intero.
I periodi di congedo per malattia
bambino successivi ai primi trenta
giorni non sono retribuiti; non sono
retribuiti neanche i congedi di 5 giorni
per anno (lettera b ).
Gli stessi periodi, peraltro, sono
computati nell’anzianità di servizio,
sono coperti da contribuzione
figurativa ai fini del trattamento di
quiescenza.

ALLATTAMENTO

Anche se questi permessi vengono comunemente detti “per allattamento”, la loro funzione è, principalmente, quella di salvaguardare la continuità del rapporto tra genitori e figlio.

L’art. 45 del decreto legislativo 151/2001 prevedeva la possibilità che di essi potessero fruire anche i genitori adottivi, “entro il primo anno di vita del bambino”.

Questa limitazione apparve subito inaccettabile, e tale da rendere concretamente inattuabile la nporma i favore dei genitori adottivi. Infatti, sono frequenti i casi in cui il bambino arriva in famiglia quando ha già alcuni anni di età; e nonostante ciò necessita, al pari di un neonato e forse anche di più, di un frequente contattpo con i genitori, per aiutare il suo inserimento in un contesto nuovo e sconosciuto.

Per questo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 dell’1 aprile 2003, ha rimosso tale limite massimo di età, stabilendo che i genitori adottivi possono fruiore dei prermessi di cui all’art. 39, 40 e 41 “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”.

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