Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Home | Profilo | Registrati | Messaggi attivi | Membri | Cerca | FAQ
 I Forum
 Gli Enti Locali
 Personale
 Parere RGS applicazione tetto 3,2%

Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!

Screensize:
UserName:
Password:
Modalita' di formattazione:
Formattazione: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Allinea a sinistraCentratoAllinea a destra Inserisci riga orizzontale Inserisci linkInserisci email Inserisci codiceInserisci quota in rispostaInserisci elenco puntato
   
Messaggio:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

 
   

T O P I C    R E V I E W
an.bal Posted - 24/11/2010 : 09:26:13
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122
Codesto Ufficio Politiche per il personale e Relazioni sindacali, tenuto conto delle molteplici richieste di parere pervenute da numerosi Comuni aderenti all’ANCI, ha rappresentato a mezzo posta elettronica l’esigenza di chiarire l’ambito applicativo della disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78/2010 che impone il divieto di definire trattamenti retributivi superiori al 3,2% per il biennio contrattuale 2008-2009.
In merito a quanto richiesto si fa presente quanto segue.
Nell’ambito delle disposizioni sul contenimento delle spese per il personale pubblico previste dal decreto legge 78/2010 (convertito nella legge 122/2010), l’articolo 9, comma 4, ha stabilito che gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2008/2009 - anche se stipulati precedentemente all’entrata in vigore del suddetto decreto legge - non debbano superare il limite del 3,2% (fissato dalla legge finanziaria 2009) con la sola eccezione di quelli spettanti ai comparti Sicurezza-Difesa e Vigili del fuoco. In caso di superamento di tale limite, le clausole difformi non possono trovare applicazione a decorrere
Ministero
dell’ Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICI III-XIV-XV Roma, 16/11/2010 All’A.N.C.I. – Ufficio Politiche per il Personale e relazioni sindacali Via dei Prefetti, 46 00186 R O M A e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica Ufficio del Capo Dipartimento R O M A
Prot. N. 0096618
Rif. Prot. Entrata N:
Allegati:
Risposta a nota del
dalla mensilità successiva (giugno) alla data di entrata in vigore del decreto legge con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi.
In merito alla portata della norma, va anzitutto chiarito che il suddetto limite di crescita retributiva si riferisce esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell’ambito di procedure contrattuali o negoziali (ancorché relative a personale in regime di diritto pubblico), con esclusione, pertanto, di quelli attribuiti ai dipendenti pubblici il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge: magistrati e avvocati dello Stato, professori e ricercatori universitari, dirigenti e personale con trattamento dirigenziale del comparto Sicurezza-Difesa.
Di fatto, la norma trova applicazione solo nei confronti del personale non dirigente degli Enti locali e nei confronti di tutto il personale della Sanità i cui contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma in questione, prevedono l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente:
- Enti locali e Camere di commercio - l’articolo 4 del ccnl 31 luglio 2009 prevede per il personale non dirigente e per il solo anno 2009, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile;
- Sanità – l’articolo 10 del ccnl sottoscritto in data 31 luglio 2009 (personale non dirigente) e gli articoli 12 (dirigenza non medica) e 13 (dirigenza medico-veterinaria) dei ccnl sottoscritti in data 6 maggio 2010, prevedono, a valere dall’anno 2009, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive per il finanziamento di progetti, programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza.
Per tali comparti il citato articolo 9, comma 4, trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse aggiuntive individuate dalle suddette norme contrattuali, di cui viene disposta l’inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78/2010. Ciò, con conseguente impossibilità, a decorrere da tale data, di erogare i predetti emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur
sg
stanziate, non siano state ancora corrisposte. Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti.
In relazione a quanto precede, si deve altresì precisare che la norma in esame non può comportare effetti riduttivi sui trattamenti retributivi diversi da quelli sopra indicati, anche nel caso in cui l’applicazione delle restanti disposizioni contrattuali relative al biennio 2008/2009 dovesse comportare il riconoscimento, nei confronti di singoli dipendenti, di incrementi superiori al 3,2%. Ciò in quanto trattasi di benefici comunque ricompresi, a livello di ciascun comparto ed area, nel limite della crescita complessiva del 3,2% previsto dalla norma stessa e calcolato, in fase di definizione dei medesimi ccnl, sulla retribuzione media di comparto/scriptrea.
Resta ferma, comunque, l’applicazione delle restanti disposizioni recate dall’articolo 9 del dl 78/2010 che introducono riduzioni del trattamento economico dei singoli dipendenti pubblici.
10   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
lillo Posted - 02/12/2010 : 15:16:46
niente arance, sigarette magari. e qualche buon libro.
se mi dicono qualcosa recupero, se no amen. se recupero il danno è eliminato, resta solo la colpa grave perchè ho disobbedito alla rgs e alla corte dei conti. ma la colpa senza danno è sanzionabile? mah.

aidi Posted - 02/12/2010 : 09:05:09
mi viene in mente danno erariale..
alla peggio dimmi come ti piacciono le arance che te le porterò :-)
lillo Posted - 02/12/2010 : 08:27:24
seriamente:
ma se io non faccio nulla di tutto cio, me ne frego e basta.
non recupero un bel niente, ne ora ne sui fondi futuri. anzi, dirò di più: pago anche quello che non ho ancora pagato.
... che mai mi potrà succedere?

aidi Posted - 02/12/2010 : 07:48:46
sai che sono perfettamente allineata con te gian l'unica cosa dalla quale mi dissocio:
ma chi è la Ragioneria dello stato? siamo a livello di interpretazione autentica delle norme? io aspetto l'interpretazione autentica dal parlamento e non recupero nulla.
Nè dal personale nè dalla sessione negoziale successiva.
Il concetto l'ho espresso in modo ben chiaro in una delibera di Giunta prima dell'uscita della circolare.
come ho già avuto modo di affermare: ORA SI LEGIFERA DI PIU' CON LE CIRCOLARI O I PARERI DELLE CORTI DEI CONTI CHE IN PARLAMENTO.

Gianluca Bertagna Posted - 01/12/2010 : 22:07:55
Concordo.
L'assurdo è proprio questo.
Manifesto ulteriori perplessità...

Precisando che, come giustamente chiarito dalla Rgs, sui tabellari non c’è nulla da fare visto che quando si va in contrattazione nazionale si individuano somme “complessive” e non sui singoli dipendenti, rimane aperta la questione dell’incremento delle risorse variabili che potevano arrivare fino al 1,5% del monte salari 2007 così come previsto dal Ccnl 31.07.2009.

Già in passato ho esposto i miei dubbi che ora riassumo. Ecco i motivi per cui non sono d’accordo con quanto affermato dalla Rgs nel recente parere.

1. Perché mi sembra assurdo che una norma valga o non valga a seconda della data del pagamento; se una somma è “sbagliata” lo è a prescindere dal momento della fuoriuscita di cassa;
2. Perché la stessa norma afferma che le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quindi eventualmente è inefficace a prescindere dal pagamento, visto che la disposizione fa riferimento anche agli “accordi”;
3. Perché eventualmente la linea di delimitazione tra corretto e non corretto era più logico che fosse la stipula del contratto integrativo, piuttosto che il suo pagamento. E se il personale sulla base di quel Contratto siglato avesse fatto delle prestazioni lavorative??? Nessuno si pone questo problema sul diritto alla retribuzione???
4. Perché se legge è legge tutti i contratti stipulati dopo il Dl n. 78/2010 avrebbero dovuto prevedere la quota massima del 3,2%. E come mai allora il Ccnl dei Dirigenti stipulato il 3.8.2010 oltre al 3,2% sul tabellare prevede anche un incremento del Fondo? Non è una norma simile a quella del Ccnl del 31.07.2009? E come mai la Corte ha certificato? (Questo me l'aveva suggerito Aidi ancora questa estate...).

Mi sembra abbastanza per sostenere che c’è qualcosa che non va. E la scelta poteva essere solo una. Il legislatore ha voluto un norma forte e decisa? Bene. Allora si abbia il coraggio di dire che si applica in tutti i casi, sia di contratti già stipulati, pagati, liquidati, da stipulare. Vale in ogni caso. Punto e basta. Questo almeno è quello che dice la norma. Veramente la faccenda del pagamento fa un po’ sorridere. Poi ovviamente è solo un mio parere.

Che fare quindi?

Adeguo o non adeguo?

Se opto per la prima soluzione, non credo che la strada sia quella del recupero con trattenuta in busta paga. Su queste cose bisogna andarci delicati. La stessa Rgs afferma che non si fa così. Quindi che strada? Ritengo che la soluzione sia quella contenuta nell’art. 40 del D.lgs. 165/01 cioè il recupero sui fondi degli anni successivi. Non vedo alternative. Non stiamo parlando di “somme non dovute” e quindi escludo fortemente il recupero in busta paga.

Giustamente potrebbe farsi notare che se recupero sui fondi anni successivi rischio di “penalizzare” più dipendenti di altri. Vero, ma quale alternativa?

Insisto un attimo: se con l’1,5% avevo finanziato specifiche produttività o attività particolari di determinati dipendenti e sulla base di ciò avevo pure stipulato un contratto integrativo, come faccio oggi a chiedere la restituzione di tali somme per attività realmente svolte? E l’art. 36 della Costituzione?

Non vedo davvero alternativa: se ci si vuole adeguare una soluzione non può che essere quella del fondo degli anni successivi. Sperando di avere abbastanza risorse stabili che me lo permettano…

Quindi tanti problemi, che ho affrontato disordinatamente e debbo dire anche un po’ frastornato.

Gianluca
---
www.gianlucabertagna.it
Monti Posted - 01/12/2010 : 19:52:33
Quello che mi lascia stupefatto (per non dire altro) è che sembra quasi che, secondo quanto affermato dalla RGS, il beneficio economico spetti o meno se è stato pagato primo o dopo una certa data.

Roba da matti!!
aidi Posted - 24/11/2010 : 14:44:48
quote:
Originally posted by andrea valsecchi

bene ho letto la risposta della Rgs...quindi norme inefficaci dal 31/05/2010 non avremmo dovuto pagare. La ragioneria precisa che non si dà luogo al recupero in quanto non previsto dalla norma. Qualcuno può sostenere secondo voi che tale ultima frase vale anche se pagato dopo il 31/05/2010 (in buona fede dovrebbe essere: le norme dal 31/05/2010 sono inefficaci e quindi non andava pagato se pagato prima non si recupera, certo che per essere del tutto chiara poteva anche scrivere che non di dà luogo al recupero se pagato prima del 31/5...), voi come avete inteso? Non si dà luogo al recupero per le somme pagate prima del 31/05 mentre se pagata dopo si recupera? Qualcuno ha pagato dopo e quindi intende procedere al recupero ma sopprattutto in quale forma? Recupero in busta paga o sui fondi successivi...??


la bastardata è chiara andrea: se hai pagato prima del 31.5. sei a posto se hai pagato dopo i dipendenti devono restituire
della serie: chi ha avuto avuto...e chi ha dato ha dato scurdammoce 'o passato ..
la maggioranza degli enti ha pagato dopo ma io non mi preoccuperei più di tanto.
non ci penso minimamente a recuperare, da troppo tempo ormai le circolari legiferano più del parlamento.
aspetto l'interpretazione autentica e solo dopo eventualmente potrei recuperare sul fondo dell'anno succesivo.

andrea valsecchi Posted - 24/11/2010 : 12:28:29
bene ho letto la risposta della Rgs...quindi norme inefficaci dal 31/05/2010 non avremmo dovuto pagare. La ragioneria precisa che non si dà luogo al recupero in quanto non previsto dalla norma. Qualcuno può sostenere secondo voi che tale ultima frase vale anche se pagato dopo il 31/05/2010 (in buona fede dovrebbe essere: le norme dal 31/05/2010 sono inefficaci e quindi non andava pagato se pagato prima non si recupera, certo che per essere del tutto chiara poteva anche scrivere che non di dà luogo al recupero se pagato prima del 31/5...), voi come avete inteso? Non si dà luogo al recupero per le somme pagate prima del 31/05 mentre se pagata dopo si recupera? Qualcuno ha pagato dopo e quindi intende procedere al recupero ma sopprattutto in quale forma? Recupero in busta paga o sui fondi successivi...??
andrea valsecchi Posted - 24/11/2010 : 11:01:22
fammi capire è un quesito che ha fatto l'Anci al Ministero??? Ma circolari in materia (che pure non sono legge) non ce ne saranno??
an.bal Posted - 24/11/2010 : 09:28:43
non è venuto bene ... ma non riesco a modificare il topic.

Il Forum del Governo Locale © Piscino.it Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000


Eugenio PISCINO - Copyright© 1998-2013 - All rights reserved
Xhtml validato  CSS validato