| T O P I C R E V I E W |
| an.bal |
Posted - 23/09/2010 : 15:43:40 ... mi sono perso, ma era inevitabile. Ad oggi, i compensi ex Merloni sono da calcolare al 2% oppure allo 0.5% dell'importo lavoro a base d'asta??
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| 6 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| GEPICERNO |
Posted - 09/12/2010 : 12:29:30 LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 testo in vigore dal: 24-11-2010 Art. 35. Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gemmio 2009, n. 2) .... Omissis ... Comma 3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-****ies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato. Penso che per i progetti approvati dal 01/01/2009 al 23/11/2010 la percentuale eè 0,5% sucessivamente 2% |
| stefania |
Posted - 09/12/2010 : 11:49:03 ...scusate, ma siamo tornati al 2%? Ho trovato una notizia in base alla quale il collegato al lavoro ha abolito il comma 7 bis, art. 6 del D.L. 112/2008 che aveva ridotto il compenso allo 0,5%. Ma da quale data opera il rispristino al 2%? |
| GEPICERNO |
Posted - 24/09/2010 : 09:52:51 vi riporto una risposta ad una interrogazione parlamentare data dal ministro Brunetta (4-04806) PELUFFO. Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. – Per sapere premesso che: l'articolo 61, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, prevede che la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato; la norma in questione aggrava ulteriormente i bilanci degli enti locali, i quali non disponendo nel loro organico di figure professionali specifiche, dovranno incaricare professionisti esterni con conseguente aumento dei costi relativi a consulenze tecniche professionali; il taglio riguarda anche quelle figure professionali che negli organici degli enti si occupano del coordinamento della sicurezza, che è sempre stato svolto da persone incaricate negli uffici, senza maggiori oneri per gli enti locali; dovendo quindi affidare questo incarico a figure esterne i costi lieviterebbero; l'Anci a settembre 2009, nel corso di un'audizione presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avente ad oggetto «Gli incentivi alla progettazione», evidenziava le criticità che l'applicazione della norma può provocare nei comuni, soprattutto, quelli di piccole dimensioni, favorendo in ultimo anche il verificarsi una diminuzione della produttività ed efficienza degli uffici tecnici -: se non ritenga opportuno assumere iniziative urgenti di carattere normativo al fine di rivedere la disciplina prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008 affinché non ci sia ulteriore aggravio nella casse degli enti locali a discapito di una efficienza e produttività degli uffici tecnici. Risposta Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla riduzione degli incentivi alla progettazione interna per i tecnici della pubblica amministrazione, disposte dal comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008. Tale disposizione, asserisce l'interrogante, «(...) aggrava ulteriormente i bilanci degli enti locali, i quali non disponendo nel loro organico di figure professionali specifiche, dovranno incaricare professionisti esterni con conseguente aumento dei costi relativi, a consulenze tecniche professionali» causando, da ultimo, «(...) anche il verificarsi di una diminuzione della produttività ed efficienza degli uffici tecnici». In via preliminare, è d'uopo rappresentare come il Governo, nell'introdurre misure opportunamente volte all'incoraggiamento della professionalità e del merito nella pubblica amministrazione, mediante la previsione di istituti premiali e di incentivi per i lavoratori meritevoli, è tenuto, pur tuttavia, ad assicurare il contenimento della spesa pubblica. In questa prospettiva va ad inserirsi l'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede un insieme di misure volte al contenimento e alla riqualificazione della spesa pubblica, coerentemente con l'impianto complessivo degli impegni assunti dal Governo in sede di presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziario per gli anni 2009-2013. Nello specifico, con il comma 8 del citato articolo 61 si è inteso rimodulare l'importo del corrispettivo che è ripartito per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dalla contrattazione collettiva e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione interessata, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, nonché del collaudo; per effetto di tali variazioni lo 0,5 per cento continua ad essere corrisposto con le predette modalità e per le medesime finalità di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mentre il restante 1,5 per cento dell'importo è destinato all'entrata del bilancio dello Stato. Occorre precisare che le citate disposizioni, in un primo tempo abrogate dall'articolo 1, comma 10-quater, lettera b), del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono state successivamente reintrodotte, con modificazioni, dall'articolo 18, comma 4-****ies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, anch'esso con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale». Rispetto alla formulazione originaria, quindi, è stato disposto che le somme provenienti dalle predette riduzioni di spesa, come previsto al successivo comma 17 del medesimo articolo 61, sono versate annualmente da ogni amministrazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (capitolo n. 3493 capo X) e riassegnate, successivamente, ad un apposito fondo di parte corrente. Le risorse di tale fondo potranno essere finalizzate, tra l'altro, con l'obiettivo della riqualificazione della spesa pubblica, alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e al finanziamento della contrattazione collettiva integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca, nonché le università. Tuttavia, il medesimo comma 17 precisa che «La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali (...)». Il Legislatore ha, quindi, espressamente escluso l'obbligo a carico delle amministrazioni locali di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa, conseguenti alla diminuzione della percentuale di incentivazione dell'attività dei tecnici dipendenti dalle amministrazioni medesime. Tale «esenzione» ha determinato incertezza anche circa l'applicabilità agli enti locali della norma di cui al comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008. Infatti, da una lettura combinata dei commi 8 e 17, secondo periodo, dell'articolo 61, si potrebbe dedurre che gli enti locali se esentati dal versare allo Stato le somme corrispondenti all'1,5 per cento degli incentivi alla progettazione interna, potrebbero, conseguentemente, mantenere intatta la percentuale dell'incentivo al 2 per cento, così come previsto dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti. A supporto di tale interpretazione, ovvero della riferibilità della disposizione di cui al comma 8 alle sole amministrazioni statali, rileva l'asserzione di una illegittima ingerenza della disposizione de qua sull'autonomia finanziaria degli enti locali, ingiustificatamente costretti a ridurre gli incentivi per i propri dipendenti, con il contestuale effetto di disincentivare l'attività di progettazione interna. Ebbene, tale interpretazione non può essere condivisa. Al riguardo, infatti, si osserva che il comma 15 dello stesso articolo 61 definisce espressamente quali sono le disposizioni che non si applicano direttamente agli enti locali, individuandole in quelle di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, con la conseguente applicabilità diretta delle disposizioni di cui ai commi non menzionati, ivi incluso il comma 8 recante la riduzione dell'incentivo alla progettazione ex articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Pertanto, occorre considerare applicabile agli enti territoriali la riduzione dal 2 allo 0,5 per cento della percentuale prevista dal suddetto articolo 92, comma 5, del codice dei contratti, con la sola esclusione per gli stessi dall'obbligo di versare le maggiori entrate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Tali somme resteranno quindi a disposizione degli enti locali, che potranno decidere come impiegarle, in virtù dell'autonomia finanziaria loro riconosciuta ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Per quanto riguarda, poi, gli asseriti effetti disincentivanti che la riduzione della citata percentuale potrebbe avere sulla produttività ed efficienza degli uffici tecnici, occorre ricordare come la scelta delle amministrazioni di affidare le progettazioni all'esterno non è conseguenza diretta della misura dell'ammontare degli incentivi previsti per i dipendenti, bensì del verificarsi dei presupposti indicati puntualmente dall'articolo 90, comma 6, del codice dei contratti che prevede tale possibilità «(...) in caso di carenza di organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali (...)». Da quanto rappresentato, risulta evidente che l'intento del Governo, pur nelle criticità del ciclo economico in atto, è quindi quello di assicurare adeguate risorse finalizzate al riconoscimento del merito e della professionalità nella pubblica amministrazione, senza per questo trascurare l'esigenza del risanamento delle finanze pubbliche, coerentemente con quell'azione di «spending- review» in grado di coniugare stabilizzazione e miglioramento della spesa pubblica con meritocrazia, innovazione ed efficienza. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta.
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| an.bal |
Posted - 24/09/2010 : 09:33:54 il risparmio dell'1.50% può essere destinato, nella misura che determina, discrezionalmente il singolo ente: a) al trattamento economico accessorio del personale dipendente mendiante incremento del fondo per le risorse decentrate b) ad economie di bilancio
Regola ancora valida??? |
| PaoloGros1958 |
Posted - 23/09/2010 : 17:21:53 Confermo 0.5% |
| aidi |
Posted - 23/09/2010 : 15:51:01 se non mi sono persa pure io (il chè è molto facile) mi risulta che sia ancora in vigore lo 0,50%, il fatto è che ci preannunciano mesi e mesi prima le eventuali novità, poi silenzio per mesi...e non ci si capisce più nulla |
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