| T O P I C R E V I E W |
| 85st |
Posted - 28/01/2010 : 15:53:12 L'attribuzione (temporanea) di mansioni superiori secondo voi comporta (a parte la differenza stipendiale) anche l'inquadramento (seppur temporaneo nella categoria superiore? Mi spiego meglio, tizio, ctg B, mansione superiore per 6 mesi ctg C. Tizio sulla busta paga leggerà che è B o che è C? Grazie. |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| davicolo |
Posted - 18/03/2011 : 10:39:02 L'art. 8 c. 5 del CCNL 14/09/2000 delle Regioni e Autonomie locali riporta che "il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico inziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità" In base a questa lettura, mi sembra di capire che la differenza tra le categorie , es. B1-C1, prescinde dalla posizione economica dell'incaricato; quindi un dipendente ad esempio in B4, si vedrà comunque assegnare la differenza economica tra B1 e C1 più la progressione orizzontale di B4 ?
|
| PaoloGros1958 |
Posted - 29/01/2010 : 07:33:51 Le mansioni superiori determinano la retribuzione del differenziale economico e non l'inquadramento giuridico. Tizio leggera' B oltre a voce specifica "mansioni superiori" pari alla differenza tabellare da B a C e la differenza di comparto. ( sempre che esista poiche' un B7 con mansioni superiori a C1 avrebbe poco senso ) |
|
|