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T O P I C R E V I E W
comunedilipomo
Posted - 14/11/2008 : 16:58:23 In merito agli aumenti del l’art. 8, comma 1 del C.C.N.L. dell’11.4.2008 io ero rimasto al parere Aran che diceva che gli aumenti del fondo potevano essere applicato solo se: L'ente avesse rispettato il patto nel 2007 L'ente avesse ridotto l'importo della spesa del personale (557).
Alla luce del parere della corte conti veneto 120 sotto riportato
sembrerebbe che l'aumento può essere effettuato se sono state rispettate cumulativamente le condizioni poste e dall’art. 3 comma 557 della L.F. 2007 (nel testo modificato) e dall’art. 76, 5° comma, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008
Ossia
Art. 3 comma 557 della L.F. 2007: 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
art. 76, 5° comma, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008”.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
qundi la verifica della riduzione della spesa non andrebbe verificata in senso assoluto ( ossia totale 2007 inferiore al 2006 )ma in rapporto alle spese correnti.
Quali sono le modalità applicative delle previsioni dell’art.8, commi 2 e 3, del CCNL dell’11.4.2008 in materia di incremento delle risorse decentrate per gli enti locali? Gli importi derivanti dalla applicazione dei citati commi 2 e 3 dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008 si possono consolidare per gli anni successivi? Quale deve essere l’anno di riferimento per la verifica della sussistenza delle condizioni legali (rispetto del Patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006) e dei parametri finanziari (predefiniti valori del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti) richiesti dalla disciplina contrattuale per l’incremento delle risorse decentrate?
Ai fini di una corretta applicazione della disciplina dell’art.8, commi 2 e 3, del CCNL dell’11.4.2008, si ritiene utile precisare quanto segue: 1. in base all’art.8, comma 2, del CCNL dell’11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008), incrementano le risorse decentrate di natura stabile, di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, ove risultino in possesso di un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%. Trattandosi di un incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, l’importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la sussistenza dei parametri finanziari richiesti, in coerenza con la natura di tale tipologia di risorse, si consolida definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa. Pertanto, esso si aggiunge all’incremento delle risorse stabili eventualmente già disposto dagli enti nella corretta applicazione delle previsioni dell’art.4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006. In analogia con quanto la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto anche con riferimento alle previsioni di tale ultima clausola contrattuale, si deve sicuramente escludere che la disciplina dell’art.8, comma 2, del CCNL dell’11.4.2008 possa essere interpretata nel senso di consentire un sistema di incremento progressivo delle risorse di cui si tratta, e cioè che allo 0,6 % iniziale, calcolato con riferimento al 2008, possa aggiungersi, pure in presenza dei parametri finanziari stabiliti, un ulteriore 0,6 % per il 2009, ecc. (0,6 % +.0,6% +…). La particolare formulazione della clausola contrattuale (“………incrementano le risorse decentrate di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004….) evidenzia che l’incremento previsto dalla stessa (nella misura dello 0,6%) è obbligatorio per gli enti, ove sussistano sia le condizioni legali definite al comma 1 (rispetto del Patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006), sia lo specifico parametro economico finanziario indicato nel comma 3 (rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%); 2. in base all’art.8, comma 3, del CCNL dell’11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008), possono incrementare le risorse decentrate di natura variabile, di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, ove risultino anche in possesso dei più significativi e virtuosi rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti indicati nella medesima clausola contrattuale. Gli specifici parametri e le relative percentuali di possibile incremento sono quelli previsti nel citato art.8, comma 3, del CCNL dell’11.4.2008. La sussistenza del parametro non comporta alcun obbligo di necessario incremento delle risorse variabili (“……gli enti locali, …….possono incrementare….”). Pertanto, pure in presenza dei presupposti finanziari richiesti dalla clausola contrattuale, ogni decisione in ordine all’an stesso ed al quantum dell’incremento è rimessa alle autonome valutazioni di ciascun ente che, a tal fine terrà conto sia della propria complessiva situazione economico-finanziaria, sia della propria effettiva capacità di spesa.Trattandosi di un incremento delle risorse variabili, in coerenza con la natura di queste risorse, le conseguenti disponibilità finanziarie possono essere utilizzate, nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa, solo per l’anno 2008 ed esclusivamente per il finanziamento di istituti e compensi aventi analogo carattere di variabilità. Pertanto, tali risorse non possono essere confermate ed essere consolidate negli anni successivi; 3. la verifica del rispetto del Patto di stabilità interna e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 nonché della sussistenza del richiesto rapporto tra spese del personale e entrate correnti deve essere effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007.
Un ente che non abbia rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno 2007 ma si trovi in possesso del necessario rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, richiesto dai commi 2 e 3 del CCNL dell’11.4.2008, può procedere all’incremento delle risorse decentrate stabili e variabili previsto da tali clausole contrattuali?
Relativamente alle modalità applicative della disciplina dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008, si ritiene utile precisare quanto segue: a. gli incrementi delle risorse decentrate, stabili e variabili, ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008, nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e delle quantità ivi previste, possono essere legittimamente disposti solo con decorrenza dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008; ciò significa che gli importi corrispondenti a tali incrementi, ove disposti, possono essere utilizzati solo per la contrattazione integrativa relativa all’anno 2008; b. l’art.8, comma 1, del citato CCNL dell’11.4.2008, ai fini della sua applicazione, richiede espressamente, come condizioni legittimanti, il rispetto del Patto di stabilità interno e la coerenza con il quadro normativo delineato dall’art.1, comma 557, della legge n.296 del 2006. Nel suo rapporto di certificazione, la Corte dei Conti ha evidenziato che la data del 31.12.2007 doveva essere punto di riferimento per la verifica non solo dell’esistenza dei parametri finanziari stabiliti dal CCNL per l’incremento delle risorse decentrate, ma anche del rispetto del Patto di stabilità e dell’obbligo di riduzione della spesa del personale, ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n.296/2006. Pertanto, anche senza un richiamo formale nel testo contrattuale, per evidenti ragioni di coerenza della disciplina contrattuale con quella legale, che ne costituisce il presupposto, la verifica del rispetto degli obblighi di legge non può che avvenire con riferimento alla medesima data del 31.12.2007, dato che le risorse possono essere incrementate solo “a valere” per il 2008. Conseguentemente, se a seguito di tale verifica, non risulta rispettato il Patto di stabilità interno per il 2007, per la mancanza di un presupposto richiesto dalla disciplina contrattuale, non sarà possibile dare luogo a nessuno degli incrementi delle risorse decentrate consentiti dall’art.8 del CCNL dell’11.4.2008 (né a quelli del comma 2, né a quelli del comma 3).