| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 01/10/2008 : 11:19:47 Rispondendo con Parere n. 20/2008 ad una richiesta di chiarimenti in materia di contenimento delle spese per assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile, ai sensi dell’articolo 2, commi 594 e 595, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte ha precisato quanto segue: “La legge finanziaria per il 2008, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto l’adozione di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, delle autovetture, e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594). A consuntivo annuale, le amministrazioni sono tenute a trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei conti competente (art. 2, comma 597). La finanziaria precisa che tra i piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali “sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”. Alla luce di detta normativa, ciascun ente, ferma restando la facoltà di prevedere, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, una disciplina dettagliata per regolare l’assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile, è chiamato ad adottare piani triennali diretti a razionalizzare l’utilizzo di tali apparecchiature, con l’obiettivo finale di contenere le proprie spese di funzionamento delle strutture. Pertanto, in primo luogo si osserva che le misure di razionalizzazione da adottarsi devono tenere conto di tale obiettivo finale, prendendo in considerazione i costi complessivi, tanto diretti quanto indiretti, connessi a ciascuna iniziativa, e raffrontandoli con i vantaggi, in termini di risparmio di spesa, dalla stessa derivanti. Per la verifica dell’adeguatezza dei piani adottati rispetto a questo obiettivo, la finanziaria richiama la presenza di forme di controllo sia interne che esterne (cfr. art. 2, comma 596 sopra citato). Con particolare riferimento alla telefonia mobile, vengono stabiliti dei criteri ben precisi cui le misure di razionalizzazione devono adeguarsi. Si prescrive infatti la limitazione dell’assegnazione di telefoni cellulari ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, con la conseguente limitazione dell’uso dell’apparecchiatura al solo periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedano l’uso. Il legislatore sembra prescindere dalla circostanza della formale istituzione, presso gli enti interessati, di appositi servizi di pronta reperibilità, ma lega strettamente, tanto l’assegnazione dell’apparecchiatura, quanto il suo uso in concreto, alla sostanziale necessità di assicurare una pronta e costante reperibilità per esigenze di servizio. Pertanto nell’attuazione delle suddette previsioni, le misure da adottare devono essere valutate in ragione dell’organizzazione e dell’attività gestionale di ciascun Ente, avendo comunque sempre presente l’obiettivo finale, ovvero il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture”. |
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