| T O P I C R E V I E W |
| an.bal |
Posted - 11/09/2008 : 09:53:09 Accordo transattivo tra dipe e amministrazione che riconosce al dipendente una somma pari a €5.000,00 a titolo "....ai soli fini transattivi............". e su questo mi sono sorti un sacco di dubbi: - tassazione ordinaria o separata (visto che extra verbale mi hanno detto che si tratta di un accordo che mira a tacere la questione sull'arco di cinque anni)
- a livello dma e posizione contributiva personale occorre specificare l'importo anno per anno e quindi tanti V1 oppure mettere tutto su E1 ??
Grazie...
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| 3 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Monti |
Posted - 12/09/2008 : 11:52:08 Vedi se ti può essere di aiuto (almeno nella parte in cui parla del trattamento fiscale del risarcimento).
Risarcimento del danno biologico Trattamento fiscale delle somme percepite dal lavoratore in via transattiva. L'elaborazione della categoria del danno biologico esprime la crescente consapevolezza acquisita da dottrina e giurisprudenza della necessità di garantire una tutela risarcitoria più ampia al soggetto vittima di un illecito aquiliano in modo tale da superare gli angusti limiti posti dall'alternativa risarcitoria tra danno patrimoniale e danno extrapatrimoniale.
Infatti l'impostazione seguita dal codificatore del 1942 opera una netta distinzione tra danni consistenti in una perdita economica e danni che producono un effetto negativo non collegato alla lesione di interessi economici, nel senso di riconoscere una tutela estesa ai primi e di limitare il più possibile la possibilità di risarcimento dei secondi(1), onde i danni non patrimoniali sono risarciti solo nei casi determinati dalla legge, ossia, in linea di massima, esclusivamente laddove la loro lesione sia determinata da una condotta rilevante sotto un profilo penale.
Pertanto, nel sistema del Codice civile, la risarcibilità dei danni non patrimoniali è circoscritta principalmente rispetto a fattispecie costituenti illecito penale, precisamente dall'articolo 185 c.p., e tale categoria di danno si identifica con il cosiddetto danno morale, consistente "nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo in conseguenza dell'offesa subita" (Cass. n. 4947 del 1985).
Peraltro, la necessità di estendere l'ambito di tutela risarcitoria del soggetto leso da un comportamento ingiusto ha favorito l'elaborazione giurisprudenziale della nozione del cosiddetto danno biologico il quale, in prima approssimazione, può essere definito come la lesione all'integrità psicofisica e alla salute svincolata da effetti economici negativi.
Tale nuova tipologia di danno, dapprima individuata da alcune pronunce delle corti di merito (prima fra tutte, la nota sentenza del tribunale di Genova del 25/5/1974), è stata definitivamente accolta nel nostro sistema a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, la quale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2059 c.c., in quanto considerata disposizione preclusiva al riconoscimento del danno biologico, ha statuito, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 184/1986, che "l'art. 2059 attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico per sé considerato; il diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 32 Cost. la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso, di tale pregiudizio, onde è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di un reato in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 Cost.".
Sotto questo profilo la Corte costituzionale ha inteso confermare la natura eccezionale della disposizione di cui all'articolo 2059 c.c., ma, nello stesso tempo, ha esteso l'ambito di lesioni suscettibili di risarcimento applicando una lettura per così dire costituzionalmente orientata dell'articolo 2043 c.c. che consente di mantenere il concetto di danno biologico comunque distinto anche dal danno conseguente alla perdita della capacità di produrre reddito(2).
A livello sistematico, il danno biologico viene a costituire una sorta di tertium genus accanto al danno patrimoniale e a quello non patrimoniale(3) che assume una connotazione specifica, anche in sede di valutazione equitativa, in quanto, pur non consistendo in una lesione morale, prescinde dalla capacità della persona di produrre reddito e tende a preservare quello che si potrebbe definire il valore dell'individuo in sé, costituendo un danno evento sempre presente in ogni fatto illecito che causi danno alla persona(4).
Venendo a considerare il trattamento fiscale applicabile alle somme percepite a seguito di risarcimento del danno biologico, si tratta in sostanza di verificare se tali importi siano risarcimenti conseguenti alla perdita di redditi ovvero se possano costituire dei proventi esenti da imposta.
Infatti, in base al disposto dell'articolo 6, II comma, Dpr n. 917/1986, mentre nel primo caso le somme attribuite al soggetto leso, ove siano qualificabili come lucro cessante, sono sottoposte allo stesso regime di tassazione dei redditi sostituiti o perduti, invece nell'ipotesi in cui i valori percepiti siano diretti a ristorare il cosiddetto danno emergente, consistente nella perdita patrimoniale subita dal soggetto, non sono assoggettati a tassazione(5).
Sulla scorta della suesposta nozione di "danno biologico" è evidente che la somma liquidata a tale titolo non costituisce un importo sostitutivo rispetto a un reddito non percepito, poiché la sua attribuzione è determinata dalla lesione della integrità fisica senza che abbia alcun rilievo la capacità reddituale del soggetto leso.
Tale tipologia di risarcimento è, dunque, diretta a tutelare una sfera patrimoniale del soggetto e non sopperisce alla perdita di un reddito, in quanto, in assenza di lesione, il soggetto non avrebbe posseduto un reddito corrispondente alla voce di danno risarcito.
In particolare, deve dirsi che il danno biologico va ricondotto all'interno del concetto di danno emergente, in quanto è connesso ad un "impoverimento patrimoniale immediato del danneggiato e non prospettico, come nel caso di lucro cessante, la determinazione del quale è effettuata secondo un ragionevole criterio di attendibilità dei guadagni"(6).
In questa prospettiva appare corretto ritenere che qualora sia risarcita una somma a titolo di danno biologico, la stessa vada esente da ritenuta Irpef, in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, II comma, del Tuir, che "si configura come una norma in senso lato antielusiva comportante la riconduzione nella base imponibile di quelle somme che, pur avendo natura o funzione sostitutive di redditi che sarebbero stati imponibili, purtuttavia si pretendesse di sradicare dal prelievo tributario attraverso una novazione del titolo in base a cui le stesse sono state erogate"(7).
Qualora, poi, il risarcimento di un danno biologico venga attribuito nell'ambito della risoluzione di una controversia di lavoro, in sede di transazione giudiziale o stragiudiziale, la non imponibilità reddituale degli importi corrisposti deve essere valutata alla luce di specifiche considerazioni.
Infatti, poiché l'articolo 17, I comma, lettera a), Tuir, prevede che l'imposta sui redditi delle persone fisiche si applichi separatamente sulle "somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro", si tratta di verificare se la transazione relativa a crediti di lavoro comporti di per sé la sottoposizione a tassazione separata degli emolumenti corrisposti, in virtù di un meccanismo di attrazione alla categoria del reddito di lavoro dipendente di tutte le somme percepite in occasione della prestazione lavorativa, ovvero se le somme che possono qualificarsi come risarcimento del danno emergente restino comunque sottratte a imposizione.
In proposito, preliminarmente, va detto che la disposizione da ultimo menzionata è stata introdotta dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, con decorrenza dal 24 febbraio 1995 e che la stessa, come già rilevato trattando del disposto dell'articolo 6, II comma, Tuir, rappresenta una disposizione sostanziale di natura antielusiva diretta a evitare comportamenti consistenti nel porre in essere transazioni fittizie per evitare la tassazione di somme che non siano immediatamente riconducibili al possesso di un reddito.
Anche se da un punto di vista sistematico la norma in esame disciplina esclusivamente una modalità di tassazione, non avendo introdotto nuove fattispecie di redditi imponibili, la cui elencazione resta ancorata al disposto dell'articolo 6 del Tuir(8), permane, comunque, il problema di verificare se la menzionata formulazione dell'articolo 17, I comma, lettera a), Tuir, consenta di estendere la tassazione separata a qualsiasi somma di denaro erogata in seguito a procedura transattiva purché sia connessa alla risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero se operi anche in questa ipotesi il principio della non imponibilità degli importi costituenti risarcimento del danno biologico.
In proposito va anzitutto rilevato che, stando al combinato disposto degli articoli 49 e 51 del Tuir(9), il legislatore ha accolto in ambito tributario, un concetto onnicomprensivo nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, ove vengono ricompresi tutti i compensi in denaro o in natura che possano essere considerati come "percepiti in relazione al rapporto di lavoro"(10).
Anche se tale disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente sottopone a tassazione tutte le somme e i valori percepiti per il semplice fatto che siano collegati al rapporto di lavoro, occorre però tener presente che anche rispetto a tale principio, opera la previsione di cui all'articolo 6, II comma, Tuir, secondo cui risultano imponibili i proventi e le indennità che "costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti", e che siano, pertanto, qualificabili come lucro cessante; mentre, come rilevato, sono escluse da tassazione le somme erogate le quali siano collegate a una perdita patrimoniale (danno emergente).
Pertanto, poiché l'articolo 17 del Tuir regolamenta solo una particolare modalità di tassazione, si deve ritenere che, anche in caso di transazione, costituiscano reddito solo quelle somme che sono destinate a reintegrare il danno subito a causa della mancata percezione di redditi (in tal senso Cass. 11 ottobre 1997 n. 9893; Cass. 21 ottobre 1998 n. 10419; Cass., sez. trib., 23 maggio 2003 n. 8139)(11).
Tale principio non viene alterato dalla tipologia della transazione, che, come noto, può assumere la configurazione di transazione novativa (quando le parti estinguono interamente il rapporto preesistente sostituendolo con un altro rapporto del tutto diverso), oppure di transazione semplice (quando le parti modificano solo alcuni aspetti del rapporto preesistente che per il resto continua a rimanere inalterato) o, infine, di transazione mista (allorché le parti, con le reciproche concessioni, creano, modificano o estinguono anche rapporti diversi da quelli contestati).
Infatti, come puntualmente rilevato da dottrina e giurisprudenza, "il trattamento fiscale delle somme erogate al lavoratore dipenderà dal motivo del risarcimento"(12).
Peraltro, può ritenersi che la tassazione delle somme percepite in seguito a composizione transattiva di una controversia di lavoro assuma un rilievo prevalentemente probatorio ove il contribuente, avendo subito una ritenuta Irpef al momento dell'erogazione dell'importo concordato, presenti istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr n. 602/1973, poiché in tal caso deve essere dimostrato il titolo giuridico in base al quale la somma è stata corrisposta.
Infatti, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, "alla somma versata al lavoratore, in base ad una definizione transattiva della controversia che tenga ferma la cessazione del rapporto, deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita delle retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi di risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante, con conseguente applicabilità dell'art. 6 TUIR, di guisa che alla deduzione di una distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un'adeguata prova, il cui onere spetta al contribuente" (Cass., 24 settembre 2003 n. 14167).
In proposito si ritiene che la prova della effettività del titolo giuridico in base al quale è stata corrisposta la somma risarcitoria possa essere fornita sia allegando idonea documentazione attestante la tipologia di danno subito (a titolo esemplificativo, un parere medico legale che certifichi l'esistenza di un danno biologico) sia avendo cura di evidenziare nel testo dell'accordo transattivo, giudiziale o stragiudiziale, in modo chiaro e univoco, le singole voci oggetto di risarcimento(13), così che sia possibile accertare in concreto a quale titolo gli importi siano stati corrisposti.
NOTE: 1 Secondo l'interpretazione di Bianca, Diritto Civile, La responsabilità, vol. 5, pag. 167, tale impostazione "si ispira alla tradizionale concezione del diritto privato come ordinamento costituito a tutela di interessi economici. Gli interessi non economici sarebbero di massima giuridicamente irrilevanti e la loro risarcibilità richiede un controllo normativo volto ad evitare che il diritto al risarcimento diventi occasione di abusi a carico del danneggiante".
2 In proposito cfr. Cassazione n. 6134/1984 secondo cui "il risarcimento del danno per la lesione del bene della salute non può essere limitato dalle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche il cosiddetto danno biologico - inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo - suscettibile di valutazione equitativa e costituente una species di danno ingiusto al pari delle tradizionali categorie del danno patrimoniale, comprendente le menomazioni del complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno capo al soggetto e del danno non patrimoniale, ristretto alla nozione classica della somma delle sofferenze fisiche e morali".
3 In senso conforme, Cass. 13 novembre 1990 n. 11164.
4 Si rileva che in tempi recenti anche il legislatore è intervenuto fornendo una prima definizione di danno biologico nell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in cui viene stabilito che il danno biologico va inteso come "lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" ed inoltre che "le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato".
5 Cfr. Cass., 5 agosto 2002 n. 11687, secondo cui "in tema di imposte sui redditi, alla stregua del dettato dell'art. 6, II comma DPR 917/1986, le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento vanno considerate reddito assoggettabile ad Irpef solo se e nei limiti in cui risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi"; Betti, Le indennità risarcitorie nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, Il Sole 24ORE, 1994, 12, pag. 911, il quale osserva che "l'art. 6 enuncia un principio: se le somme sono erogate in sostituzione di redditi (ovviamente di redditi fiscalmente imponibili), esse costituiscono redditi (imponibili) della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".
6 Così in AA.VV., Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi 2003, De Fusco, pag. 55. Sul punto vedi anche Betti, op. cit., secondo cui "la dottrina, oltre alla stessa Amministrazione Finanziaria, è pervenuta a tracciare una linea distintiva fra il risarcimento riguardante una perdita patrimoniale (danno emergente) che non costituisce reddito per mancanza del profilo della nuova ricchezza e il risarcimento riguardante mancati guadagni (lucro cessante) che si configura come acquisizione di nuova ricchezza e pertanto imponibile".
7 Betti, loc. cit., pag. 911.
8 In tal senso si esprime Russo, Il fisco, 29/96, La nuova disciplina fiscale dei redditi di lavoro in materia di risarcimenti e transazioni, pag. 6954 ss, il quale osserva che "anche la collocazione sistematica della disposizione, nel contesto dell'articolo contemplante semplicemente un tipo di modalità di tassazione (tassazione separata) dimostra come la disciplina in esame non abbia, in ogni caso, efficacia di previsione di nuove situazioni imponibili, per cui, in ultima analisi, il solo significato attribuibile all'innovazione legislativa, è quello di avere meramente puntualizzato un particolare regime di tassazione in ordine a determinate fattispecie i cui presupposti di imponibilità trovano invece fondamento in altre prescrizioni normative (art. 6 TUIR)".
9 Mentre l'art. 49 Tuir (redditi di lavoro dipendente) stabilisce che "sono redditi di lavoro dipendente "quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri", il successivo art. 51 prevede che "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di elaborazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
10 Sul concetto di onnicomprensività della retribuzione cfr. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, parte seconda, pag. 56, il quale osserva che "il reddito imponibile non è soltanto quello derivante dal lavoro effettivamente svolto, ma anche quello che si collega al rapporto e prescinde dalle prestazioni effettivamente svolte (indennità di maternità)".
11 In senso conforme senso si esprime Russo, op. cit., il quale rileva "va decisamente escluso che la previsione in esame possa essere interpretata in modo tale da condurre all'affermazione della tassazione delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente posto che detto principio, da considerare presupposto del sistema normativo tributario, risulta positivamente postulato dalla stessa disposizione di cui all'art. 6 del testo unico, laddove viene espressamente contemplata l'assimilazione, agli effetti fiscali, dei soli indennizzi risarcitori per perdita di redditi ai redditi perduti di riferimento, con ciò consacrando la rilevanza della distinzione tra risarcimenti da lucro cessante e risarcimenti da danno emergente".
12 Sul punto vedi Fanelli e Marotta, Le transazioni di lavoro, Pratica fiscale e professionale, n. 19 del 10 maggio 2004, IPSOA. In giurisprudenza vedi Cass., 24 settembre 2003 n. 14167.
13 In tal senso cfr. Fanelli e Marotta, op cit.
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| an.bal |
Posted - 12/09/2008 : 10:55:19 non riesco a vedere niente.................. appena cerco di trovare mi chiede delle password di accesso.............. |
| STEP |
Posted - 12/09/2008 : 09:51:40 Per il regime fiscale delle somme erogate in sede transattiva puoi vedere E.CUZZOLA "Il regime fiscale ... " su www.ilpersonale.it 28/8/2007 |
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