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T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 19/10/2011 : 11:32:28dal sito ancitel.it
DOMANDA: Il Comune ha in corso l'approvazione del Piano di Governo del Territorio secondo la legge Regionale n. 12/2005. E' in particolare nella fase in cui, adottato il piano, scaduto il termine per il deposito delle osservazioni, sta provvedendo ad esaminarle in vista dell'approvazione definitiva in Consiglio ex art. 13 della predetta legge. Agli atti risultano ad oggi depositate circa 50 osservazioni. Si chiede di sapere se, alla luce anche dell¿art. 24, comma 1, lettera c) della legge 241/1990 (e di una sentenza non proprio pertinente al caso del C.S. n. 4838/2009) sia consentito in questa fase ai privati cittadini titolari di un interesse concreto, diretto ed attuale secondo la legge 241/1990, fare istanza di accesso agli atti al fine di visionare e estrarre copia delle osservazioni presentate e depositate a Protocollo, prima che le stesse siano vagliate ed esaminate dal Consiglio Comunale.
RISPOSTA:
Come noto, costituisce principio di carattere generale in tema di diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, quello secondo il quale il detto diritto è ammissibile soltanto laddove faccia riferimento a singole situazioni e rapporti, poiché in caso contrario si verificherebbe una sorta di ispezione popolare volta alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa no consentita (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3457/2011). Tale principio deve essere però coordinato con altro principio elaborato dalla Giurisprudenza Amministrativa con specifico riferimento al diritto di accesso agli atti aventi ad oggetto la pianificazione del territorio.
A Tal proposito, infatti, l'art. 24, comma 1, lett. C) della L. 241/1990 (correttamente citato nel quesito), stabilisce che il diritto di accesso è escluso "nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione". Secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, la ratio sottesa alla disapplicazione della L. 241/1990 delle norme generali sull'accesso ai procedimenti di pianificazione generale, deve essere rinvenuta nel fatto che tali ultimi procedimenti hanno destinatari non determinati ed astrattamente illimitati e, di conseguenza, occorre evitare che l'eventuale richiesta di accesso massiva possa ledere i principi di buon andamento, economicità, celerità ed efficacia dell'azione amministrativa (ex multis Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 4838/2009); di guisa che il diritto di accesso agli atti di programmazione del territorio trova applicazione solo nei modi e nelle forme individuati dalla L. 1150/1942 e dalla Legge Regionale. Si deve, infine, aggiungere che le osservazioni al piano rappresentano un mero strumento di collaborazione nel quale il privato ha il diritto di segnalare all'amministrazione diversi modi per raggiungere il medesimo obiettivo.
In conclusione, alla luce dei principi espressi dalla Giurisprudenza Amministrativa ed in assenza di una specifica disciplina sull'accesso agli atti all'uopo predisposta dalla Legge Regionale, si ritiene che non possa essere validamente accolta l'eventuale istanza di accesso agli atti relativa alla visione ed estrazione copia delle osservazioni presentate prima che le stesse siano vagliate ed esaminate dal Consiglio Comunale.