| T O P I C R E V I E W |
| 85st |
Posted - 17/10/2011 : 14:42:27 dal sito LOGOSPA.IT
La Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Toscana con deliberazione 208 del 10 ottobre 2011, ha risposto ad una richiesta di parere posta dal Comune di Campi Bisenzio in cui l'ente chiede la corretta interpretazione della norma di cui all'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, nella parte in cui impone di calcolare le spese di personale derivanti da società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo.
Secondo la Corte il consolidamento fra le spese del comune e quelle delle società strumentali deve essere operato esclusivamente in riferimento alla spesa di personale. Ciò sul presupposto, sostengono i magistrati contabili, che la spesa corrente della società è erogata dall'ente stesso e pertanto non può essere computata due volte. Diverso è invece il caso delle altre società (i cui ricavi derivano anche da altri soggetti), nei confronti delle quali non può prescindersi dal valutare la quota erogata dall'ente in virtù di contratto di servizio o per altro titolo; in questo caso occorre pertanto sommare alla spesa (corrente) del comune la sola spesa corrente societaria che supera tale importo, rimodulata in proporzione alla partecipazione detenuta, per non conteggiare due volte la stessa cifra.
Fonte: Il sole 24 ore |
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