| T O P I C R E V I E W |
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Posted - 16/10/2011 : 07:55:55 Il leasing rischioso va trattato come il debito.
ESAME OBBLIGATORIO - Stop alle operazioni se non sono precedute da un test di convenienza sulle diverse componenti dei contratti. Gli effetti finanziari del leasing in costruendo sono assimilabili all'indebitamento, con i conseguenti divieti per gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità o superano i limiti (progressivamente in diminuzione) nel rapporto fra spese per interessi ed entrate correnti, quando i rischi riguardanti l'opera e la sua gestione ricadono sull'amministrazione. Lo chiariscono le sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, che nella delibera 16.09.2011 n. 49 diffusa ieri fissano una griglia rigida per l'attivazione di operazioni sempre più praticate dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche e immobili. A rendere attraente il leasing è la possibilità di aprire una strada alternativa alla costruzione, in grado di evitare i vincoli del Patto di stabilità. Senza regole univoche per la contabilizzazione delle spese e per l'analisi sull'equilibrio dei conti, però, il rischio è di andare incontro a una quota crescente di operazioni finanziarie che sfuggono al controllo.
Nasce da qui l'allerta dei magistrati contabili, che imbrigliano il leasing in costruendo fissando una serie di pre-condizioni indispensabili alla sua realizzazione. In pratica, con questo strumento, l'ente ottiene dalla società di leasing il godimento di un bene per un determinato numero di anni, dietro pagamento di un canone periodico; al termine del periodo, l'ente può riscattare il bene (l'importo del riscatto è predeterminato nel contratto iniziale di leasing). A seconda delle modalità attuative, ricadono sull'ente o sul privato il rischio di costruzione (riguardante il fatto che l'opera sia effettivamente realizzata nei tempi), e quelli di gestione (il rischio di domanda, sul fatto che l'opera trovi un utilizzatore, o quello di disponibilità, sul fatto che venga concessa all'ente).
Sulla base di questa classificazione, ripresa dai criteri Eurostat, la Corte fissa una regola generale: per evitare di dover assimilare il leasing all'indebitamento, i rischi devono «pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato». La distribuzione dei rischi dipende dalle caratteristiche del singolo contratto (per esempio dalla presenza del riscatto finale, che secondo la Corte è «particolarmente conveniente o addirittura necessario» nel leasing in costruendo). Ma la delibera fa anche di più, e sulla scorta di quanto accade per gli altri contratti finanziari (ad esempio gli swap) prevede una dettagliata analisi di convenienza economica dell'operazione come condizione preventiva indispensabile per la sua realizzazione.
Per «scongiurare eventuali elusioni dei vincoli di finanza pubblica», la Corte chiede di valutare tutte le componenti dell'operazione proprio in base ai criteri Eurostat; un'indicazione ancora più stringente dopo che la manovra estiva ha introdotto sanzioni economiche ai funzionari e agli amministratori che mettono in piedi operazioni elusive del Patto
(articolo Il Sole 24 Ore del 29.09.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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Posted - 16/10/2011 : 07:56:39 Quando stipulano un contratto di leasing immobiliare (in base al quale un soggetto concede in godimento alla p.a. un bene immobile dietro pagamento di un canone periodico per un certo numero di anni) gli enti locali devono rispettare i limiti all'indebitamento. Perché il «leasing in costruendo» è un contratto che ha «un'importante componente di finanziamento» e perciò va coordinato con i vincoli del patto di stabilità.
A precisarlo sono state le Sezioni unite di controllo della Corte dei Conti con la delibera 16.09.2011 n. 49, resa nota solo ieri. A rivolgersi alle sezioni unite è stata la Corte conti delle Marche a sua volta interpellata dal comune di Sassocorvaro (Pu). I supremi giudici amministrativi hanno sgombrato il campo da dubbi, non cedendo alla tentazione di interpretare in modo soft le norme di legge. Una tentazione in cui invece è caduto il comune marchigiano ingannato dal fatto che l'art. 3, comma 17 della legge n. 350/2003 non contempla i contratti di leasing tra le operazioni finanziarie che per gli enti locali costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.
Con il leasing immobiliare, hanno chiarito invece le sezioni unite, «l'ente vincola in modo continuativo una parte delle risorse disponibili per pagare i canoni di locazione. Si tratta di un vincolo che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è assimilabile al debito». E un'interpretazione formale, basata sul semplice tenore letterale della norma, «si porrebbe in contrasto con la ratio della stessa, non assoggettando al limite di indebitamento operazioni che sostanzialmente ne hanno la natura»
(articolo ItaliaOggi del 29.09.2011). |
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