Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio. Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!
T O P I C R E V I E W
85st
Posted - 13/10/2011 : 14:23:46Dal sito ANCITEL
Domanda
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, viste le sanzioni per i Comuni inadempienti stabilite dal D.Lgs. 149/2011, quali sono le conseguenze per i funzionari responsabili ed in particolare per il responsabile del servizio finanziario?
Risposta
Facendo riferimento alla questione posta, si fa presente quanto segue. Le nuove norme contenute nel D.Lgs. 149/2011, non prevedono, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, "conseguenze" sui funzionari responsabili dei vari servizi e nemmeno per il responsabile del servizio finanziario; d'altra parte, anche le norme precedenti non prevedevano "conseguenze" specifiche sui funzionari. Occorre però tenere presente, che le norme contenute nel D.Lgs. 149/2011, non escludono che a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità, sia possibile che, a seguito di specifica segnalazione alla Procura della Corte dei conti, questa avvii una azione di responsabilità nei confronti di chi, con il proprio comportamento, ha creato le condizioni in base alle quali l'ente non ha rispettato il patto, e, conseguentemente, l'ente è soggetto a particolari sanzioni che possono arrecare danno all'ente stesso.
In quella sede, la Procura potrà verificare anche i comportamenti del responsabile finanziario; cioè, se il responsabile finanziario, nello svolgere le funzioni che gli spettano per il ruolo che ricopre, ha fornito al Consiglio ed alla Giunta, le informazioni necessarie e, se, nel fornire i propri pareri di regolarità contabile riferiti al bilancio preventivo ed alle relative variazioni di bilancio, è stato coerente con il rispetto delle varie norme. In particolare, tra l'altro, si segnalano le responsabilità in capo al responsabile finanziario specificate dall'articolo 9 del D.L. 79/2009 (gli impegni possono essere resi esecutivi, solo se il responsabile finanziario è in grado di attestare che i pagamenti che ne conseguiranno, sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica). Si raccomanda anche di prendere visione di quanto stabilito dal punto 73 del Principio contabile n. 2 elaborato dall'Osservatorio per la finanza Locale in data 18/11/2008 (si veda sito Ministero interno).
Nel punto richiamato, si afferma che il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole. Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in presenza di un parere di regolarità con esito negativo, devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.