| T O P I C R E V I E W |
| FABRIZIO BRAMBILLA |
Posted - 11/10/2007 : 11:33:42 Volevo porre il seguente caso. Nel mio Comune (5.070 abitanti) vi è un dipendente di categoria A, inquadrato nei servizi tecnici, che svolge mansioni del tipo "tuttofare" (operaio, necroforo, autista). Spesso tale persona viene "utilizzata" dagli uffici per altre mansioni (es: ritiro passaporti in Questura, commissioni per acquisto modulistica o materiale, pagamenti presso la SIAE, ecc..). a volte anche con il maneggio di denaro, sia pur di non rilevante ammontare. Poichè non appare configurabile l'ipotesi di un "maneggio valori" da contratto, perchè manca il requisito della continuità e perchè il servizio a cui è assegnato non comporta, di norma, il mabeggio di denaro, ci si chiede quale istituto giuridico possa tutelare il dipendente, soprattutto sotto il profilo della responsabilità in caso di furto o smarrimento, ed eventualmente anche sotto il profilo del riconoscimento economico di tali mansioni. grazie. |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| giuseppeporpora |
Posted - 12/10/2007 : 12:52:58 In prima analisi, bisogna evidenziare che la problematica rappresentata deve essere inquadrata in un contesto che registra evidenti elementi di illegittimità, in quanto la stessa si inserisce nel quadro normativo relativo all'attribuzione di mansioni superiori, materia che nel passato ha visto negli Enti pubblici l'instaurarsi di una marea di contenziosi davanti alla giustizia amministrativa, prima, e ordinaria, dopo l'entrata in vigore della modifica al Titolo VI del D.lgs. n. 29/93. Infatti, le funzioni assegnate al dipendente "tuttofare" sono in netto contrasto con le disposizioni contrattuali dettate dall'art. 8 del CCNL 14.09.2000 e dalle declaratorie dei profili professionali allegate al CCNL 31.03.1999. Nel merito della questione, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti di fondamentale importanza: 1) Qualsiasi riconoscimento economico ai dipendenti puibblici, può avvenire esclusivamente attraverso il contratto collettivo nazionale e contratto integrativo decentrato, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001; 2) la contratazione decentrata può individuare una disciplina per l'assegnazione delle somme previste dall'art. 36 del CCNL del 14.09.2000 per maneggio valori, prendendo a riferimento non solo la continuità del servizio reso ma anche la quantità di valori di cassa gestiti. Da tali indicatori, si va a parametrare una quota che varia da un minimo di € 0,52 ad un massimo di € 1,55 per le sole giornate nelle quali il dipendente è adibito a tale servizio. 3) altra soluzione potrebbe essere l'assegnazione di un'indennità di disagio per la molteplicità delle funzioni espletate dal dipendente, da disciplinare in Delegazione Trattante sempre attraverso la contrattazione decentrata integrativa. In ogni caso, appare oppportuno evidenziare che le soluzioni sopra indicate vanno a riconoscere formalmente al dipendente lo svolgimento di mansioni superiori con conseguenti problemi di tipo giuridico facilmente individuabili, già precedentemente illustrati, che in un eventuale contenzioso vedrebbe l'Ente sicuramente soccombente. Distinti saluti. Giuseppe Porpora
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