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 Durc sotto i 20 mila euro

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T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 27/09/2011 : 11:31:21
dal sito ANCITEL

Domanda

La legge 106/2011 all'art.4 comma 14 bis recita "Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 c.1 lett.p del T.U. di cui al DPR 445/2000, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del medesimo T.U. di cui al DPR n. 445 del 2000" Sulla scorta di questa norma si chiede se la medesima si applica solo in fase contrattuale o precontrattuale (procedure di gara) o anche nelle fasi successive e specificatamente nelle fasi della liquidazione delle fatture e dunque nel momento dell'emissione della liquidazione o del mandato di pagamento.


Risposta

Il comma 14 bis dell'art. 4 del D.L. 70/2011 conv. con la l. n.106/2011, nel prevedere la possibilità per i contraenti "per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house" di "produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva" (e ciò ancorchè le amministrazioni procedenti siano comunque tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. 445/2000), non detta alcuna particolare e specifica disposizione tesa a stabilire ulteriormente in quali casi (tra quelli in cui il DURC risulta obbligatorio ex lege) tale semplificazione sia ammissibile o meno. Da ciò si dovrebbe desumere che la norma (che costituisce una eccezione limitata si soli casi ivi espressamente previsti di forniture e servizi fino a ventimila euro) consenta che tale dichiarazione sostitutiva sia ammessa in tutte le ipotesi in cui il l¿acquisizione del DURC risulti necessaria e specificatamente anche in relazione alla fasi di pagamento delle prestazioni relative a servizi o forniture (v. lett. d) comma 3, DPR 207/2010) e dunque nelle fasi di liquidazione dei vari mandati di pagamento.

In sostanza si ritiene che sulla base della nuova normativa le PA (sulle quali grava in generale l¿onere di acquisire d'ufficio il DURC (v. art. 16 bis comma 5, DL 185/08 conv. con al. n. 2/09; art. 6, comma 5 DPR cit.) potranno anche giovarsi, per le sole ipotesi citate, della possibilità di accettare, in luogo dell'acquisizione del DURC da parte degli Enti competenti al relativo rilascio, anche una mera dichiarazione sostitutiva ex art. 46, comma 1, lett. p) del DPR 445/00 da parte del contraente interessato.

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