| T O P I C R E V I E W |
| 85st |
Posted - 23/09/2011 : 11:23:06 Dal sito ANCITEL
Domanda
Il Comune ha dovuto supplire due consiglieri comunali sospesi dal Prefetto. Premesso che i due consiglieri appartengono alla medesima lista si chiede parere circa le seguenti questioni. - Al momento della revoca della sospensione da parte del Prefetto per il primo di essi il supplente ovviamente decade ma siccome lo stesso precede nell'ordine delle preferenze l'altro supplente (il secondo consigliere supplito è ancora sospeso) cosa succede? Il primo supplente decade dalla supplenza del consigliere reintegrato ed assume la supplenza del consigliere ancora sospeso? Oppure ogni supplenza ha vita autonoma ?
Risposta
L'art. 45 del TUEL di cui al D.Lgs 267/2000, disciplina con puntualità e precisione le forme di sostituzione dei consiglieri comunali che vengano a mancare in via definitiva (vacanza del seggio, comma 1) o in via provvisoria (sospensione, comma 2); nel primo caso si tratterà di una definitiva disponibilità del seggio, per cui si dovrà procedere con un'attribuzione in via definitiva ad altro soggetto, nel secondo, trattandosi di momentanea sospensione dalla carica, si procederà ad una sostituzione temporanea limitata alla durata dell'assenza del titolare. In entrambi i casi il diritto all'attribuzione dell'incarico è determinato dall'ordine di collocazione nella lista di candidati a cui appartiene il titolare; varia il titolo di attribuzione: nuovo titolare, in caso di vacanza, supplente nell'esercizio temporaneo delle funzioni, in caso di sospensione. Il diritto, per entrambe le forme, compete prioritariamente al "candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto"; il principio appena richiamato è espressamente confermato sia per la vacanza, come per la sospensione. Enunciato in via generale nel primo comma e confermato, nello specifico, nel secondo comma, con espresso richiamo alla norma dello stesso 1° comma.Il diritto all'attribuzione del seggio vacante (attribuzione in via definitiva della titolarità, in surrogazione), resta in capo al candidato che, tra i non eletti nella stessa lista, occupi il primo posto immediatamente dopo l'ultimo eletto; nessuna negativa influenza all'accesso a tale diritto, può essere frapposta dal fatto che, al momento, eserciti una funzione di provvisoria sostituzione in seggio di altro consigliere sospeso. Nel momento in cui si rende vacante un seggio, si espande ed attualizza il diritto del "primo dei non eletti", che resta il primo (e, nel caso di un solo seggio, unico) titolato all'attribuzione; nel caso di specie, egli lascerà disponibile il posto di sostituzione, per il conferimento ai candidati che lo seguono in graduatoria nella stessa lista. In nessun caso, può essere consentito il ribaltamento del principio così chiaramente attribuito; e, peraltro, direttamente derivante dall'esigenza del rispetto dall'espressione della volontà popolare. Il principio, nel caso di un'unica sostituzione, dovrebbe valere, a parere di chi scrive, anche per le sostituzioni, come nel caso di specie si verifica in codesto ente; la situazione va azzerata e ripristinato il diritto a far sì che in consiglio comunale sia presente chi ne ha maggior diritto, non essendo possibile che venga escluso il primo dei non eletti a favore di un altro candidato, con minor diritto. Si verificherebbe una'anomalia, a parere di chi scrive, non rispettosa del diritto alla funzione, che resta sempre del primo dei non eletti, con precedenza e preferenza su tutti gli altri. |
|
|