| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 13/09/2011 : 13:13:10 Dal sito LOGOSPA
Il Consiglio di Stato, con sentenza 5032 del 7 settembre, ha promosso l'annullamento in autotutela dei contratti in derivati effettuato dalla Provincia di Pisa. L'ente, dopo aver rivelato i "costi impliciti", ha cancellato gli swap e i giudici amministrativi hanno chiarito la possibilità della procedura e la competenza a valutarla da parte del giudice amministrativo italiano. Un boomerang gigantesco per tutti gli istituti italiani e stranieri che in questi anni hanno fatto affari, non sempre trasparenti, all'ombra dei campanili d'Italia. Una sentenza che per la sua forza cambierà per sempre i rapporti tra banche ed enti locali, innescando un'ondata di cause senza precedenti che varranno almeno 30 miliardi.
Scrive il Consiglio di Stato: “La competenza sugli atti amministrativi relativi alla ristrutturazione del debito è della giustizia amministrativa e non di quella ordinaria”. Inoltre, per quanto riguarda il legame tra atto amministrativo e contratto con le banche “in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale ovvero l'annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente Stipulato”. In particolare, poi, riconoscendo l'esistenza di costi occulti e la conseguente non convenienza economica, ha disposto la nomina di un consulente che ora ne valuti l'entità.
“Tale potere di autotutela trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l’attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, in attuazione dei quali l’amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (fermo l’obbligo nell’esercizio di tale delicato potere, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato, di rendere effettive le garanzie procedimentali, di fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la differente determinazione e di una ponderata valutazione degli interessi, pubblici e privati, in gioco (C.d.S., sez. V, 4 gennaio 2011, n. 11; 10 settembre 2009, n. 5427; sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6456; sez. VI, 26 luglio 2010, n.4864).
Poiché pertanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva non costituisce di per sé ostacolo giuridicamente insormontabile al suo stesso annullamento, anche in autotutela, oltre che all’annullamento degli atti amministrativi che ne costituiscono il presupposto, non può accogliersi la tesi propugnata dalle appellanti secondo cui le sole (peraltro pacifiche) circostanze dell’intervenuta stipulazione del contratto e della sua attuale esecuzione, costituirebbero elementi sufficienti ad escludere nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice amministrativo e a radicare quella del giudice ordinario”. |
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