Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio. Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!
T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 21/07/2011 : 20:37:49 La Corte dei Conti per la Campania ha risposto, con il parere 12 luglio 2011 n. 334, ad una richiesta di parere del Comune di Lettere in merito alla possibilità di “prevedere, nel predisponendo bilancio 2011, gli importi ancora dovuti a titolo di indennità di funzione in favore degli Amministratori in carica ai sensi dell'art. 82 TUEL, per le quali già nel bilancio di previsione 2010 erano state stanziate le relative somme che poi non vennero conteggiate, per una mera omissione, con effetto sui conseguenti atti di impegno, oppure se debba farsi ricorso alla procedura per il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai fini della corresponsione degli importi dovuti agli Amministratori comunali già a decorrere dall'anno 2010”. La Corte chiarisce in primis il concetto di Debito fuori bilancio.
“Il Ministero dell’Interno, con circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/1993, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, ha definito il debito fuori bilancio come un’obbligazione verso terzi assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”. L’art. 191 del d.l.vo 18.8.2000, n. 267 (di seguito T.U.E.L.) espressamante prevede che gli enti locali possano effettuare spese solo quando sussista l’impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e sia stata fornita l’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario di cui all’art. 153, comma 5. Tale norma, contenuta nelle disposizioni del capo IV – Principi di gestione e controllo di gestione - è di fondamentale importanza, in quanto volta a sottolineare che l’impegno di spesa ha un suo antecedente logico nell’approvazione del bilancio, stante il suo carattere autorizzatorio. L’inosservanza di questo fondamentale precetto determina, come conseguenza, l’insorgenza del debito fuori bilancio.
La norma che permette di sanare i debiti così venutisi a determinare, è, come noto, l’art. 194, che costituisce eccezione ai suddetti principi (di gestione).
Nell’attuale sistema giuscontabile, ai sensi del menzionato articolo, sono riconoscibili i debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l’obbligo del pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai già menzionati commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del T.U.E.L., nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, con riferimento all’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Ciò che accomuna tali ipotesi è che il rapporto obbligatorio sorge indipendentemente da una previa manifestazione di volontà dell’ente, e senza che sia possibile, all’atto della sua insorgenza, definire il debito nel suo esatto ammontare.
Premesso ciò ne consegue che, stante il decorso del termine di cui all’art. 175, comma 3, del T.U.E.L., la questione prospettata dal Sindaco del Comune di Lettere può essere risolta, non ricorrendo la fattispecie di debito fuori bilancio, attraverso l’adeguamento degli stanziamenti di spesa del redigendo bilancio di previsione, nel rispetto delle competenze degli Organi comunali e del generale principio di non aggravamento.