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T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 20/07/2011 : 11:13:14Dal sito ANCITEL
Domanda
Il nostro Ente ha ricevuto negli ultimi anni molte proposte da parte di operatori privati per l'affidamento dei servizi postali. Il Comune ha ritenuto comunque di continuare il servizio con Poste Italiane, affidatario del servizio universale ai sensi dell'ex art. 4 D.Lgs.261/1999 essendo riservati i servizi inerenti le raccomandate attinenti procedure amministrative (gare ed atti attinenti l'attività della pubblica amministrazione). Il problema delle raccomandate, assicurate, atti di natura tributaria (avvisi di accertamento ecc.) è parso assai rilevante atteso che, tra l'altro, rappresenta circa il 50% della spesa complessiva sostenuta dall'Ente.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs.n. 58/2011, attinente l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in merito al completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità, gli operatori privati sono tornati alla carica precisando che adesso si è attuata la liberalizzazione del servizio ed è venuta meno la riserva per le raccomandate e che pertanto adesso la consegna tramite servizio postale ha a tutti gli effetti valore di notifica a mezzo posta.
Si chiede, pertanto, alla luce dell'intervenuto D.Lgs.58/2011, se le raccomandate attinenti gli esiti di gara, di concorsi, di procedimenti tributari, e/o similari inviate con soggetto privato diverso da Poste Italiane, avrebbero valore di notifica.
Risposta
Il D.Lgs. 261/1999, modificato dal decreto n. 58/2011, definisce "fornitore del servizio universale" il soggetto pubblico o privato che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione Europea. Il servizio universale, il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione generale a termini dell'art. 6 del decreto n. 261, è connotato dalle specifiche condizioni indicate nell'art.3. Il successivo art. 4 prevede un regime di esclusiva per i servizi inerenti le notificazioni, a favore del fornitore del servizio universale. Tale regime di esclusiva come recita la norma comporta valore di notifica degli atti indicati alle lettera a) e b). Ne consegue quindi che la notifica di atti delle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui è prevista, può essere effettuata dal soggetto autorizzato a fornire il servizio universale, autorizzato, e che abbia notificato la sua identità alla Commissione europea. Soggetti che non sono qualificati a fornire il servizio universale, ma servizi diversi, non possono effettuare le notificazioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 261/1999 e s.m.