Con chiarezza inconfutabile la VI° sezione del Consiglio di Stato ha chiarito come, da un lato, l’impugnazione del bando possa essere esperito solo da parte di chi ha titolo per partecipare alla gara nonchè come tale impugnazione vada svolta - nell’immediatezza - solo in relazione a quelle richieste che impediscono la partecipazione stessa alla procedura mentre, nel caso d’intervenuta esclusione del ricorrente, il Consiglio di Stato ha precisato che la contestazione mossa all’esito finale della gara, con eventuale richiesta anche d’annullamento dell’intera procedura, può essere sollevata legittimamente solo nel caso in cui il ricorrente abbia preliminarmente provveduto ad impugnare la propria esclusione, non potendo in caso contrario l’eventuale accoglimento del suo ricorso – con conseguente annullamento dell’intera gara - “sanare” l’effetto di un’esclusione (probabilmente) legittima. Consiglio Stato, VI°, 7/6/2011, n. 3422