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Posted - 03/07/2011 : 18:09:15 www.studiolegalestefanelli.it
E’ LEGITTIMA NELLE PROCEDURE NEGOZIATE LA RINEGOZIAZIONE ANCHE SOLO CON UNA CONCORRENTE
La vicenda che ci occupa nasce dalla contestazione sollevata da una concorrente in merito ad una procedura negoziata in cui la stazione appaltante aveva invitato piu’ imprese alla gara salvo poi procedere alla rinegoziazione dell’offerta solo con quella ditta che aveva presentato la miglior proposta; secondo la P.A. appaltante tale modalità di svolgimento della gara era invece corretta in quanto l’art. 3, punto 40 D.Lgs.n. 163/2006 legittima la consultazione di operatori economici scelti dalla P.A. nonché la facoltà di quest’ultima di negoziare “con uno o piu’ di essi le condizioni dell’appalto”, a cui si aggiunge l’art. 56, comma 4° dello stesso Codice appalti secondo cui la procedura negoziata può svolgersi “in fase successive per ridurre il numero delle offerte da negoziare”, precisando poi che “il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando o nel capitolato”. Il Consiglio di Stato ha dato ragione all’Amministrazione procedente ritenendo che la stessa è legittimata a limitare la partecipazione alla fase negoziale che segue l’individuazione della migliore offerta anche ad un solo operatore economico (evidentemente quello che ha presentato l’offerta piu’ conveniente), rientrando dunque nella discrezionalità della P.A. appaltante decidere, a seconda delle circostanze nonché del contenuto delle diverse offerte ricevute, quali imprenditori ammettere (o meno) alla successiva fase di rinegoziazione.
Cons.Stato, VI°, 15/6/2011, n. 3642 |
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