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T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 27/06/2011 : 15:23:18TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. I – Sentenza 24 maggio 2011, n. 482: interpretazione dell’ ’art. 23-bis, comma 9, della legge n. 133 del 2008
Il divieto di cui all’art. 23-bis, comma 9, della legge n. 133 del 2008 si applica esclusivamente alle società titolari di affidamenti “diretti” di servizi pubblici locali a rilevanza economica, mediante il sistema del cosiddetto in house providing o in “autoproduzione” senza confronto concorrenziale, consentito solo in presenza di talune specifiche condizioni (ed in particolare che l’ente affidante eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e che questa realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell’ente o degli enti che la controllano).
Infatti, la finalità del divieto, di cui al citato art. 23-bis, è di evitare che soggetti particolarmente qualificati, gi à titolari di affidamenti “diretti” e, quindi, di un rapporto privilegiato con l’ente di riferimento #8209; proprio in relazione alla stretta contiguità dei rapporti in essere con il soggetto pubblico #8209; possano lucrare, in questa loro veste di enti “strumentali”, ulteriori rendite di posizione in altri mercati o servizi pubblici locali a danno del libero gioco della concorrenza (vedi altresì i pareri dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2009 e n. 128/2009).