Secondo il Consiglio di Stato - Sezione sesta – che si è pronunciato con la decisione 20 maggio 2011 n. 3013, la qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico non determina di per sé l’esonero dal rispetto delle regole della normativa antitrust.
Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha osservato che la normativa antitrust si applica anche agli organismi di diritto pubblico, in quanto l'esenzione prevista dal c. 2 dell' articolo 8 della legge 287/1990 per le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale, opera limitatamente "a tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati".
Ne consegue che, qualora le summenzionate attività, pur se svolte da organismi di diritto pubblico, devino dallo scopo istituzionale per cui quelle pubbliche funzioni sono state conferite, viene meno il nesso funzionale con il carattere non economico dell'attività posta in essere, la quale rientra a pieno titolo nell'ambito dell'attività di impresa privatistica, con conseguente legittima applicazione, limitatamente a tali ipotesi, della disciplina a tutela della concorrenza, prevista dalla legge 287/1990.