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| piscino |
Posted - 19/05/2011 : 22:20:54 Dal sito www.studiolegalestefanelli.it
Il definitivo divieto di rinnovo contrattuale fra autonomia convenzionale e rispetto dei principi comunitari
La normativa italiana prevede oggi il divieto espresso di rinnovo dei contratti pubblici all’art. 23 L.n. 62/2005, che ha abrogato il comma 2° (ultimo periodo) dell’art. 6 L.n. 537/1993; qualche Capitolato di gara, tuttavia, prevede ancora la clausola “Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto …” ed, in forza di detta disposizione – che viene poi trasposta nel contratto d’appalto – si vorrebbe motivare il rinnovo nell’ambito di quell’autonomia contrattuale delle parti che hanno sottoscritto l’appalto. Le due sentenze in commento negano tuttavia la correttezza di questa prospettazione in maniera chiara (e, ci si augura, definitiva), svolgendo due differenti ragionamenti che tuttavia giungono alle medesime considerazioni conclusive.
Il T.A.R. Latina parte infatti dal presupposto che l’abrogazione del possibile rinnovo dei contratti pubblici è una disposizione inderogabile prevista dal Legislatore per ragioni di interesse pubblico (per conformarsi alla normativa comunitaria) e che pertanto l’Amministrazione pubblica, una volta giunto a naturale scadenza un contratto, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi del tipo di prestazioni oggetto dello stesso, non può rinnovare in alcun modo l’accordo con il medesimo appaltatore ma è obbligata ad indire - per legge - una nuova gara (Cons.St., V°, 2/2/2010, n. 445).
Il Consiglio di Stato pone anch’esso come prioritaria motivazione al divieto di rinnovo dei contratti pubblici la necessità d’adeguamento del diritto interno ai precetti comunitari - che prevedono sempre l’obbligo di indire pubbliche gare – e, considerato come il rinnovo si configuri di fatto come una trattativa privata, procedura che l’ordinamento comunitario riconosce come legittima ma solo in casi molto specifici (e, tra detti, non s’annovera affatto il rinnovo di un contratto in essere), per questo motivo giunge alla definitiva conclusione che “la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato”, ovvero alle gare ad evidenza pubblica. T.A.R Lazio, Latina, I° 4/4/2011, 310 Consiglio Stato, V°, 7/4/2011, n. 2151
Avv. Andrea Stefanelli
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