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 Regolarita' fiscale senza bollo

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T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 26/04/2011 : 18:41:57
Dal sito Delfino

Appalti: attestato di regolarità fiscale senza bollo

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011 chiarisce il trattamento da applicare, ai fini dell’imposta di bollo, alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dall’Agenzia delle Entrate alle stazioni appaltanti a verifica delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese concorrenti. Alcuni uffici chiedevano se fosse possibile l’esenzione in virtù del carattere pubblicistico dell’attività dei soggetti richiedenti. L’Agenzia delle Entrate lo esclude, dato che l’art.16 della Tabella degli atti esenti non può trovare applicazione con riferimento ai soggetti che hanno personalità giuridica privata (anche se qualificabili come organismi di diritto pubblico).

L’Agenzia precisa, però, che la verifica delle dichiarazioni da parte delle Amministrazioni,ai sensi del DPR 445/2000 debba avvenire “senza oneri” e quindi, la verifica delle attestazioni rilasciate dalle imprese, in assenza di una specifica certificazione emessa dall’ufficio competente dell’Agenzia, deve ritenersi irrilevante ai fini dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche se i destinatari della dichiarazione sostitutiva (soggetti con personalità sia pubblica che privata) richiedano all’Agenzia delle entrate, “conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi” ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. In tale ipotesi, infatti, le informazioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate non assumono natura di certificazione in quanto non sono volte ad attestare stati, qualità personali e fatti del soggetto interessato.

Niente bollo anche sulle istanze presentate dalle amministrazioni procedenti all’Agenzia delle entrate, né sulla documentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate. L’esclusione dall’applicazione dell’imposta di bollo delle istanze presentate all’amministrazione finanziaria dai soggetti destinatari delle dichiarazioni sostitutive, al fine di verificarne la veridicità, appare, coerente con la previsione normativa dettata dall’articolo 37 del medesimo decreto, con la quale il legislatore ha previsto l’esenzione dall’imposta di bollo delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai cittadini ai sensi degli articoli 45 e 46 del DPR n. 445 del 2000.

Il richiamo della circolare n. 34 del 2007 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, con riferimento alla presentazione di istanze “in bollo”, deve ritenersi effettuato solo in relazione agli aspetti procedurali e non ai presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’applicazione dell’imposta.

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