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Posted - 19/04/2011 : 15:02:07 Tar per la Basilicata Sezione Prima Sentenza 14 febbraio 2011
La controversia sulla legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il tar per la Basilicata ha fatto chiarezza sulla giurisdizione del giudice amministrativo, relativamente ad una controversia avente per oggetto la legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Secondo i giudici amministrativi, il potere di revoca dell'assegnazione di un alloggio popolare non è di competenza del sindaco. E la questione va decisa nelle “aule” amministrative. Ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 5, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo cui appartengono in via generale al giudice amministrativo le controversie, come quella del caso deciso con la pronuncia in rassegna, relative a provvedimenti incidenti sul rapporto concessorio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche se involgenti diritti soggettivi.
Un principio che non si applica nei casi espressamente indicati (indennità, canoni altri corrispettivi) derivanti da rapporti di concessione di beni. In tal senso, anche il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo), all'art. 133, c. 1, lett. b), ha confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di "controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche".
Secondo il tar, in tema di revoca di un alloggio popolare, la giurisprudenza ha chiarito che la materia rientra nell'ambito dell'attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, riservata in via esclusiva ai dirigenti o ai funzionari amministrativi preposti ai rispettivi uffici.
In particolare, il potere di assegnazione di alloggi, comprensivo del correlativo potere di revoca, rientra tra i provvedimenti di "concessione… o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale…" elencati dall'art. 107, c. 3, lett. f) del T.U. di cui al d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, è da escludere che il sindaco, quale organo di governo al quale spettano, in quanto tale, poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, abbia la competenza di adottare atti, quale quello di revoca dell'assegnazione di un alloggio popolare, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che rientrano nell'ambito della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. |
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