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T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 12/04/2011 : 19:43:55 Dal sito LogosPA
Una sola violazione contributiva può giustificare l'esclusione dalla gara di appalto dell'imprenditore. Non è necessario che vengano accertate una pluralità di violazioni alla disciplina sui contributi previdenziali e assistenziali. Con la sentenza n. 2100 della VI sezione, depositata il 4 aprile, il Consiglio di Stato dà un'interpretazione più ristrettiva sui casi che determinano l'esclusione di un'azienda da una gara di appalto. Con quella precedente (la 1228 del febbraio scorso; si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 marzo), il Consiglio di Stato aveva concluso che i debiti previdenziali di entità minima non possono causare l'esclusione da gare di pubblico appalto. In base alla sentenza 1228, il parametro che determina l'irregolarità contributiva (scostamento di 100 euro rispetto al dovuto, o scostamento non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione) non è da considerarsi inderogabile. La sentenza 9300, invece, stabilisce che questi parametri vanno applicati in maniera automatica. Secondo la sentenza 2100, l'uso del plurale («violazioni gravi») per qualificare la condotta effrattiva delle norme sugli obblighi di contribuzione del datore di lavoro si collega al carattere generale e astratto della normativa.
L'espressione fa dunque riferimento all'ampia casistica sulle violazioni in questa materia che, anche sulla base della gravità della violazione, precludono la partecipazione alla gara. Discostandosi ancora una volta dal principio enunciato dalla precedente pronuncia sulla gravità dell'inadempienza contributiva, il Consiglio fa esplicito e automatico riferimento alla valutazione della stazione appaltante, secondo i criteri previsti dal decreto del ministero del Lavoro del 25 ottobre 2007 e del parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 230 del 23 ottobre 2008.
Quanto alla "definitività" dell'accertamento, la sentenza stabilisce che essa assume rilievo nei soli casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta una controversia su addebiti ascritti all'imprenditore e si renda, quindi, necessario attendere l'esito del contenzioso instaurato. Il requisito della "correntezza" contributiva, conclude il Consiglio, va posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e non sana laposizione dell'impresa se la regolarizzazione è effettuata in data successiva.