| T O P I C R E V I E W |
| tpa |
Posted - 24/02/2011 : 14:50:26 Limitatamente all'anno 2011, il 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949 n. 260. Lo stabilisce il decreto-legge 22 febbraio 2011 n. 5, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio.
Tuttavia, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, soltanto per quest’anno gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicheranno a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia Proclamata, appunto, per il 17 marzo. |
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| piscino |
Posted - 07/03/2011 : 21:07:02 Un chiarimento sul trattamento economico dei dipendenti, turnisti oppure non turnisti, che presteranno attività lavorativa in ambito pubblico nella giornata del prossimo 17 marzo proclamata festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E’ quanto chiede il segretario generale dell’Anci Angelo Rughetti al Capo dipartimento del Ministero della Funzione pubblica, Antonio Naddeo.
La missiva ricorda come all’Anci siano pervenute numerose richieste di parere circa la portata applicativa della norma prevista dal decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5. Nello specifico il provvedimento stabilisce che “per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale del 17 marzo 2011”. Laddove appare chiarito l’effetto dell’istituzione della giornata di festività per i dipendenti che non lavoreranno il 17 marzo, visto che il numero complessivo delle festività soppresse nel 2011 non risulterà modificato, lo stesso non vale per chi dovrà lavorare nella giornata festività.
Da qui la richiesta di chiarimento da parte dell’associazione su “una vicenda particolarmente delicata per gli evidenti profili di responsabilità ad essa connessi, stante il divieto di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”, conclude Rughetti |
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