| T O P I C R E V I E W |
| omar5263 |
Posted - 13/08/2010 : 16:44:59 Buongiorno a tutti. Pongo a chi legge una questione di competenza. Nei casi in cui un Ente deve nominare un legale, ad esempio perchè chiamato in giudizio, dato che ciò comporta deleghe e procure, l'affidamento incarico deve comunque essere fatto con determina oppure, vista la particolarità del caso (è il Legale rappresentante che delega il legale), è opportuna una delibera del Consiglio? Grazie a chi vorrà darmi la sua opinione. |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| omar5263 |
Posted - 16/08/2010 : 08:44:27 Ti ringrazio per il chiarimento puntuale ed esauriente. |
| GEPICERNO |
Posted - 14/08/2010 : 10:25:41 Non so se può chiarirti le idee ti riporto una risposta ad un quesito simile: DOMANDA: A CHI SPETTA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NELL'ENTE LOCALE?
RISPOSTA: La questione della rappresentanza in giudizio degli enti locali è, inequivocabilmente, risolta dal D.Lgs. n. 267/2000 che, assorbendo la previsione di cui all’art. 36, 1° comma, L. 142/90, prevede all’art. 50, 2° comma: “Il Sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti”. In conformità a tali previsioni, anche la giurisprudenza si è univocamente orientata nel senso di riconoscere al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell’ente Comune e al Presidente della Provincia quella dell’ente Provincia (Cass. nn. 1949/2003, 2583/2003, 2878/2003, 3736/2003, 17360/2003, 19082/2003). Né tali conclusioni possono mettersi in dubbio per la previsione di cui all’art. 107 del T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, nonché “tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno”, che non siano espressamente “ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”. L’ampia gamma di poteri riservati dal legislatore alla competenza dei dirigenti non comprende, infatti, la rappresentanza in giudizio degli enti locali, espressamente attribuita da altra norma (art. 50 T.U.E.L.) al Sindaco e al Presidente della Provincia. Ne consegue l’impossibilità per i dirigenti di assumere ulteriori competenze rispetto a quelle previste dalla norma, e ancor di più poteri che la stessa legge attribuisce espressamente ad altri organi (Cass. 07.06.2004 n. 10787). Alcuna indicazione di senso contrario può, inoltre, desumersi dalla previsione speciale di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (T.U. sul pubblico impiego) il quale, nell'elencare le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, prevede in particolare al 1° comma, lettera f), che essi promuovono e resistono alle liti e hanno il potere di conciliare e di transigere. Tale disposizione, infatti, non concerne la rappresentanza legale dell'ente che è, invece, espressamente prevista soltanto per il dirigente scolastico rispetto alle istituzioni scolastiche ed educative dall'articolo 25 dello stesso testo unico n. 165 del 2001. È allora evidente che allorquando il legislatore abbia inteso attribuire il potere di rappresentanza in giudizio dell’Ente ai dirigenti lo ha fatto espressamente. Nello stesso senso, non potrà ritenersi legittima una previsione statutaria che riconosca, in contrasto con le prescrizioni del T.U.E.L., il potere di rappresentanza in giudizio degli enti in capo ai dirigenti. La previsione di cui all’art. 6, 2° comma, del T.U.E.L., secondo cui lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dallo stesso testo unico, specifica “i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio”, non si riferisce, infatti, al potere di individuare il soggetto capace di rappresentare in giudizio l’ente. Il riferimento normativo è, invece, ai modi di esercizio della rappresentanza in giudizio dell’ente, con la conseguenza che lo statuto potrà al massimo indicare quale organo, diverso dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, sia competente ad autorizzare l’azione o la resistenza in giudizio del medesimo ente (capacità processuale) nonché il conferimento dell’incarico al difensore. In mancanza di tale previsione statutaria, tale potere compete direttamente al Sindaco o al Presidente della Provincia, senza la necessità di una delibera di autorizzazione da parte di altro organo (Cass. S.U. 10.05.2001 n. 186; Cass. 20.02.2003 n. 2583). In definitiva, gli statuti o i regolamenti che contengano disposizioni difformi rispetto alle previsioni di cui all’art. 50 T.U.E.L. in materia di rappresentanza in giudizio degli enti dovranno essere disapplicati “in parte qua” ad opera del giudice ordinario, ex. art. 5, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E (Cass. 12.12.2003 n. 19082; Cass. 17.11.2003 n. 17360; Cass. 26.02.2003 n. 2878). Ferma restando la rappresentanza ex lege degli enti locali in capo al Sindaco e al Presidente della Provincia, la giurisprudenza riconosce tre eccezioni: 1) nel caso di impedimento del Sindaco, l’ente può essere legittimamente rappresentato in giudizio dal vicesindaco, che assume in tal caso le vesti e i poteri rappresentativi del primo (Cass. 10.02.2003 n. 1949); 2) nelle ipotesi in cui sia nominata una Commissione straordinaria (artt. 53 e 141 del T.U.E.L.) i poteri rappresentativi del Sindaco, sostituito dall’organo straordinario nell’esercizio delle sue funzioni, potranno essere assunti anche da uno solo dei commissari, non essendo richiesta dalla legge una rappresentanza congiunta di tutti i commissari (Cass. 16.05.2000 n. 6298); 3) il segretario generale, nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, potrà assumere la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell’ente solo quando tale facoltà gli sia stata espressamente attribuita dal sindaco o derivi da una norma dello statuto o del regolamento dell’ente (Cass. 10.02.2003 n. 1949; Cass. 26.02.2003 n. 2878). Tale conferimento di potere rappresentativo dell’ente al segretario generale non potrà desumersi dalla delibera di G.M., cui abbia partecipato il Sindaco, che autorizzi il segretario a sottoscrivere la procura da rilasciare al difensore. Il ruolo del Sindaco, quale componente e presidente della giunta, resta, infatti, distinto da quello di rappresentante dell’ente locale, onde gli atti compiuti nella prima veste non potranno essere riferiti, neppure in via implicita, alla seconda (Cass. 05.04.2002 n. 4845). Non può, infine, ignorarsi l’esistenza di una parte della dottrina che fa leva sulla previsione dell’art. 4, 3° comma, L. 205/2000 (sulla riforma del processo amministrativo) per affermare la legittima possibilità del Sindaco di delegare il suo potere rappresentativo dell’ente in capo ai dirigenti. Recita, infatti, il secondo periodo del 3° comma dell’art. 4 della L. 205/2000: “Nei giudizi ai sensi dell’art. 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente”. Deve, tuttavia, osservarsi che tale previsione riveste carattere meramente speciale, riferendosi ai giudizi in materia elettorale e di accesso ai documenti amministrativi, per i quali è oltretutto consentito al ricorrente di stare in giudizio personalmente. Contraria al riconoscimento in capo al Sindaco e al Presidente della provincia della facoltà di delegare il proprio potere di rappresentanza processuale dell’ente ai dirigenti è, altresì, la giurisprudenza, atteso che il T.U.E.L. esige, espressamente, una scissione tra detto potere, spettante esclusivamente ai primi (art. 50 T.U.E.L.), e la sfera di attribuzioni dei dirigenti (art. 107 T.U.EE.LL.) (in tal senso, Cass. 12.12.2003 n. 19082). Puoi tovare altre rispostae al seguente indirizzo IP: http://www.entilocali.provincia.le.it |
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