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Posted - 26/06/2010 : 07:53:36 I Comuni hanno discrezionalità nelle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia nel determinare gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla luce degli interessi da perseguire e delle circostanze specifiche della singola procedura in relazione alle condizioni della rete, “salvo macroscopica irragionevolezza dei relativi criteri”, sia nell’indizione, in forma isolata o aderendo ad un ATO (non ancora individuato), della gara.
Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3890 del 22 giugno 2010, ribadisce il proprio orientamento per cui dalla normativa in materia “non può desumersi l’introduzione di una moratoria sine die delle procedure di gara nel settore della distribuzione del gas naturale”. Tanto più che finora non sono stati ancora individuati i bacini ottimali di utenza e i criteri di selezione, nonostante siano abbondantemente scaduti i termini, previsti dall’art. 46 bis del D.L. 159/2007, per lo svolgimento dei relativi adempimenti, dovendosi invece garantire piuttosto la tutela della concorrenza e libertà di prestazione dei servizi. Né i singoli Comuni sono obbligati ad aderire ad un determinato bacino ai fini dell’indizione della gara essendo necessaria una specifica scelta in tal senso. Di conseguenza, conclude il Consiglio di Stato “il singolo comune può legittimamente bandire isolatamente la propria procedura ad evidenza pubblica di affidamento del servizio anche in assenza dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta e della previa identificazione dei bacini ottimali di utenza di cui al richiamato art. 46-bis”. |
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