| T O P I C R E V I E W |
| FABRIZIO BRAMBILLA |
Posted - 07/04/2010 : 16:56:53 Un consigliere comunale, dichiarato assente ingiustificato in una seduta del consiglio, eccepisce la mancata notificazione della convocazione. Il consigliere, non residente, ha eletto domicilio presso il padre, il quale sostiene di non aver mai firmato alcuna relata di notifica. il messo comunale sostiene il contrario, e cioè di aver regolarmente notificato nelle mani del padre del consigliere. In attesa di dirimere la controversia riscontrando la veridicità della relata, cosa potrebbe accadere se si appurasse un alterazione della relata stessa? oltre alle conseguenze in capo al messo, quali ricadute potrebbero esserci sulla seduta "viziata" e sulle deliberazioni adottate? grazie |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| PaoloGros1958 |
Posted - 08/04/2010 : 09:25:46 La notifica fa fede fino a querela di falso . La sottoscrizione del ricevimento di atto ex art.137 e seguenti cpc non e' elemto necessario. Il consigliere quereli per falso il messo comunale e , dopo il terzo grado di giudizio , se avra' ragione, solo allora si porra' il problema conseguente della validita' della seduta. Perche' poi la seduta non sia valida occorre il dolo e l'artata esclusione del consigliere dalla seduta con artifizi ( falsa attestazione di notificazione) .Anche questo lo accertera' eventualmente il giudice . Gli atti assunti in CC in pendenza del giudizio di terzo grado sono legittimamente assunti e la seduta valida. Prescindendo quindi la validita' amministrativa della seduta dall'accertamento della violazione della legge penale non puo' che attenderne gli esiti. |
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