| T O P I C R E V I E W |
| happynewears |
Posted - 16/03/2010 : 00:29:02 Salve, vorrei chiedervi se esista ancora nell'ordinamento, la possibilita' di delegare le funzioni dalla Regione alla Provincia. La domanda non e' un'oziosa astrazione. Infatti, nel mio ente locale è in corso la predisposizione di regolamenti diretti a individuare il termine di conclusione di quei procedimenti, in relazione ai quali l'Ente ritenga di dover prevedere un termine superiore ai 30 giorni, che come sapete, diventera' il termine "usuale" (scusate l'espressione atecnica) dal luglio 2010, per quei procedimenti rispetto ai quali l'Ente locale o la regione non stabilisce termini superiori (nella misura massima di 90 ovvero di 180 giorni, in base alle condizioni previste dalla novella legislativa dell'estate 2009).
Ora, in alcune materie, in particolare per l'agricoltura, una legge regionale, in base alle varie Bassanini, ha previsto attribuzioni, deleghe e trasferimenti di competenze al mio ente (Provincia).
Eccovi il testo della legge: http://scriptrianna.consiglioregionale.piemonte.it/scriptriaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1999&LEGGE=017
Ora, i quesiti sono: 1) puo' ancora ritenersi esistente la delega di funzioni, laddove è prevista dalla legge di cui sopra, entrata in vigore prima della riforma del titolo V della Costituzione, e mai modificata sensibilmente, neanche con riguardo alla tripartizione tra funzioni delegate, attribuite e trasferite dalla Regione all'ente locale? 2) in caso di risposta positiva, puo' la mia provincia (ente delegato dalla Regione) stabilire autonomamente i termini di conclusione dei procedimenti inerenti alle funzioni delegate dalla Regione? Ovvero è la regione ad avere tale potere, in considerazione che l'ente delegante (=Regione) è titolare della funzione, mentre l'ente delegato (ossia la Provincia) è titolare non della funzione, ma del solo esercizio di essa. Teniamo altresì conto che ai sensi dell'art. 118 Cost., nuova formulazione: "i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite". Ora, qui si parla di funzioni attibuite, non di quelle delegate. Possiamo trarne la conseguenza che per le funzioni "delegate" non vi sia una potesta' regolamentare in capo all'ente locale?
A crearmi alcune perplessita' è la legge 59/1997 (cui si ispira la legge regionale citata) che, all'art. 4, comma 3, contempla, tra i principi in base ai quali le regioni procedono ai "conferimenti di funzioni" agli enti locali, quello relativo alla "autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti".
Ora a tutti è noto che ai sensi del comma 1, dell'art. 1, della legge 59/1997, <<per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni>>.
Dobbiamo quindi ritenere che l'autonomia regolamentare e organizzativa connessa al conferimento (che ben puo' essere anche una delega) autorizza l'ente locale destinatario di delega di funzioni a fissare "autonomamante" i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi rientranti nelle funzioni delegate?
Grazie a chi mi aiutera' a sciogliere questo dubbio.
saluti
Inori
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