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Posted - 07/02/2008 : 14:03:16 Non va erogata per quei giorni in cui si sono verificate assenze legittime a vario titolo da parte del lavoratore turnista.
L’indennità di turnazione spetta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno e, pertanto, non va erogata per quei giorni in cui si sono verificate assenze legittime a vario titolo da parte del lavoratore turnista. Lo ricorda il Dipartimento della Funzione pubblica con il parere (n. 11 del 5 febbraio 2008) rilasciato in risposta ad un quesito di un Comune della provincia di Catania, che chiedeva chiarimenti sull’applicazione dell’indennità di turnazione prevista dal CCNL del comparto regioni ed autonomie locali.
Il parere evidenzia, citando l’articolo 22 del predetto contratto, che al personale turnista spetta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. Tale indennità va erogata secondo i valori fissati dal comma 5 dello stesso articolo, che specifica la maggiorazione oraria da applicare a seconda del turno effettuato.
Tuttavia, il successivo comma 6 dell’articolo precisa – conclude il Dipartimento - che tale indennità non va corrisposta per i giorni in cui si sono verificate assenze legittime a vario titolo da parte del lavoratore turnista. |
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