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T O P I C R E V I E W
Monti
Posted - 08/02/2010 : 15:29:44 L'articolo 32, c. 1, della legge 69/2009 prevede che:
"A far data dal 1° gennaio 2010 (termine differito al 1° luglio 2010 dal D.L. "milleproroghe" ai fini del valore legale della pubblicazione), gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
In relazione al combinato disposto degli articoli 1, c. 4 , e 124, c. 1, del d.lgs. n. 267/2000, detta disposizione non "dovrebbe" trovare applicazione automatica per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale e inoltre, in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1370/06 del 15 marzo 2006, per le determinazioni.
Cosa ne pensate al riguardo?
1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First)
PaoloGros1958
Posted - 09/02/2010 : 07:42:10 Penso che il comma 1 del 124 dopo la virgola dica " ... salvo specifiche disposizioni di legge " e in tale fattispecie rientri l'art.32 c. 1 della L.69/2009. Le determinazioni hanno un obbligo di pubblicita' , ma non legale ( sono esecutive anche se non pubblicate) ma considerato che occorre essere trasparenti .........