| T O P I C R E V I E W |
| piscino |
Posted - 23/01/2008 : 23:31:06 Vi segnalo questo breve commento sulle nuove norme della finanziaria per gli incarichi (il commento è tratto da www.bilancioecontabilita.it)
La finanziaria 2008 all’art. 3, c.55, introduce l’obbligo della preventiva approvazione da parte del consiglio dell’ente di un programma ai sensi dell’art.42 del TUEL. Già la finanziaria 2005 aveva introdotto una preventiva valutazione dei revisori sugli incarichi di consulenza, ed un controllo successivo della Corte dei Conti. La successiva finanziaria aveva poi disposto che la trasmissione alla Corte fosse obbligatoria per una spesa superiore ai 5000,00 euro. Con la finanziaria 2008 l’affidamento di incarichi esterni diventa una scelta strategica, vincolata dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, di competenza della Giunta, che a tal fine dovrà essere adeguato. Sono da considerare illegittimi gli incarichi di consulenza, ricerca, studio e collaborazione affidati in mancanza della modifica del regolamento, nonché della programmazione consiliare, richiesti dall’articolo 3 commi 55 e 56 della legge 244/07. Il regolamento e il programma sono infatti da considerare un presupposto di legittimità ai fini del corretto agire amministrativo. L’ultimo periodo dell’art.3, comma 56, della legge finanziaria dispone che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi della suddetta legge, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. In questa norma pertanto oltre al precetto troviamo anche la connessa sanzione. .Le disposizioni regolamentari devono fissare limiti, criteri e modalità per l’affidamento degli incarichi, nonché i limiti di spesa non solo complessiva ma anche riferita ad ogni singolo incarico,questo è un presupposto di regolarità contabile dell’atto di incarico. Il dirigente o responsabile di servizio incorrerebbe in responsabilità erariale qualora l’affidamento avvenisse in violazione di tale norma regolamentare. Di seguito si passano in rassegna i commi sopra citati:
Ø Articolo 3, comma 54, in materia di pubblicità degli incarichi.
La disposizione interviene a modifica del comma 127 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1), innovando fortemente sia sul piano delle formalità sia delle responsabilità erariali. La struttura della norma, che si applica a collaborazione, consulenze, studi o ricerche (e quindi abbracciando tutte le tipologie di ricorso a prestazioni professionali esterne), non dettaglia sull’operativa concreta del precetto, fornendo solo l’incombenza tecnica che alla pubblicazione si pervenga su apposito modulo da attrezzare sul web istituzionale pena le sanzioni introdotte. Per relationem al riguardo deve altresì farsi menzione dell’obbligo introdotto sempre dall’art. 3 al comma 18 (2) al riguardo delle sole consulenze in senso stretto, prescrizione che, oltre l’adempimento previsto e la esclusione non motivata per le collaborazioni e per gli studi e ricerche, induce a riflessioni sul tema dell’esecutività operativa di tali tipologie di incarichi i quali dovranno essere rispettosi delle temporalità connesse alla formalizzazione dei contratti e della pubblicazione.
Ø Articolo 3, commi 55, 56 e 57 (3), in materia di collaborazioni, consulenze, studi e ricerche.
Il fenomeno delle consulenze(4) da molti anni altera la vita delle amministrazioni, le quali, stirando le interpretazioni oltre i normali criteri di ragionevolezza, hanno affidato incarichi a personale esterno, in molti casi sprovvisto di qualificate professionalità. Le stesse consulenze, che si presentano come duplicazioni di attività che devono essere svolte dal personale in servizio, spesso sono affidate senza alcun criterio di trasparenza ed imparzialità. Tanto è vero che l’attività di consulenza deve essere una circostanza del tutto eccezionale e temporanea, anche perché in assenza di un concorso o di equivalente selezione aperta a tutti potrebbero disporsi valutazioni incoerenti sul piano della trasparenza.. Ebbene, anche quest’anno il legislatore interviene per delimitare ulteriormente il ricorso alle attività consulenziali, tenuto conto che le norme esistenti sono scarsamente rispettate e conseguentemente, si afferma nella legge finanziaria che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (così l’art. 3, comma 55). Pertanto, vista la delicatezza della materia si obbligano gli enti locali a predisporre un programma, necessariamente rispettoso tanto delle norme sul legittimo affidamento degli incarichi, quanto della capacità finanziaria dell’amministrazione, da sottoporre all’approvazione dell’organo consiliare, il quale esercita, a tal punto, un controllo più pregnante sulle decisioni dei singoli enti, i quali dovranno ponderare, previa indispensabile attività di ricognizione dei fabbisogni. con prudenza le loro scelte, dal momento che, per essere autorizzate, devono essere esternate in via preventiva. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del dirigente preposto, il quale se non vuole pagare di persona le decisioni illegittime adottate da altri avrà tutto l’interesse affinché venga correttamente applicata la legge. Ma la questione consulenze non si esaurisce qui, perché il legislatore prevede anche che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del TUEL, devono essere fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti (cfr. art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001), i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Inoltre, con lo stesso regolamento deve essere fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di siffatti incarichi effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Infine, è previsto che le disposizioni regolamentari di cui sopra siano trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione, stabilendo così una forma di controllo esterno immediato sulla materia, senza escludere che la Sezione di controllo possa investire l’amministrazione di eventuali rilievi in presenza di evidenti difformità alle norme vigenti in materia di consulenze. Da quanto osservato ne consegue che, preliminarmente ad una analisi programmatoria del fabbisogno di incarichi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche cui fondare i due provvedimenti deliberativi previsti dai commi 55 e 56, sarà pregiudizievole idoneo esame di merito circa il ricorso a siffatte forme di provvista di professionalità esterne. Operazione da disporsi nelle sedi istituzionali e gestionali a tali fini deputate, con l’avvertenza che ogni assenza di pronunciamenti sarà ostativa ai fini di poter procedere all’affidamento di possibili incarichi.
------------ (1) Art. 1, comma 127, Legge n. 662/1996 “Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.” (2) Art. 3, comma 18, legge 244/2007 “ I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente dell’incarico e del relativo cpenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante” (3) Art. 3, comma 55, legge 244/2007 “L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” Art. 3, comma 56, legge 244/2007 “Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.” Art. 3, comma 57, legge 244/2007 “Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.” (4) Per quanto riguarda la corretta definizione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, si rimanda a quanto già chiarito dalla Corte dei Conti nella delibera 5 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05, avente ad oggetto “Le linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 3111 in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art.1, commi 11 e 41). “Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all’art. 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.”
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