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 centro di cottura mensa scolastica

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T O P I C    R E V I E W
tpa Posted - 12/11/2009 : 20:36:44
Da internet:
È illegittima perché manifestamente sproporzionata e distorsiva della concorrenza la clausola del bando di gara che preveda, come requisito indispensabile, l’ubicazione del centro di cottura nel Comune, quando, valutando in concreto le condizioni territoriali, l’ambito circoscritto ed il numero esiguo di strutture scolastiche possono permettere di poter adempiere, comunque, al rispetto del termine di consegna dei pasti con centri di cottura già esistenti e funzionanti.
La sentenza del TAR, Puglia - Bari, Sez. I n. 2602 del 3 novembre 2009 richiamando le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. quinta (decisione 12 luglio 2004 n. 5049) e dello stesso tribunale, prima Sezione (sentenza 31 luglio 2008 n. 1907) chiarisce che tali categorie di clausole sono distorsive della concorrenza, in quanto importano l’imposizione di un dispendio economico e organizzativo, per i potenziali concorrenti, del tutto sproporzionato e incoerente con qualsiasi canone di economicità determinando un indubbio favoritismo per quei pochi soggetti – o quell’unico soggetto – che sono presenti in quel preciso ambito territoriale. Afferma poi che, segnalando la necessità di tener conto delle condizioni territoriali in concreto “l’ubicazione della struttura nella quale vengono preparati i pasti è sì legittimamente valutabile da parte dell’Amministrazione, ma ciò non può che avvenire in relazione alla distanza chilometrica dalle scuole ed al tempo medio di percorrenza stradale, onde garantire la freschezza dei pasti consegnati alle scuole, senza che assurga a fattore discriminante la circostanza che il centro cottura ricada o meno nei confini comunali (…) Tale constatazione, come è evidente, vale per Comuni di grandi e piccole dimensioni”.
I principi richiamati possono essere quindi applicabili anche ad altra fattispecie. Afferma in conclusione il tribunale, che l’irragionevolezza della clausola diventa illegittimità, per contrasto con i principi comunitari di massima tutela della concorrenza tra imprese, in quanto la restrizione posta dal bando di gara comporta un diretto vantaggio per gli operatori economici già presenti nel Comune, tenuto conto del modesto valore dell’appalto, della durata limitata dell’affidamento e dei costi che sarebbe chiamato a sostenere chi volesse costruire un nuovo centro di cottura destinato al servizio posto in gara.

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