| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 16/07/2009 : 21:09:00 Dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso un comune (con popolazione superiore a 5 mila abitanti). Un consorzio (del quale però non fa parte il comune in questione) intende stipulare un contratto a tempo parziale e determinato (per 12 ore) con il suddetto dipendente. Secondo voi è possibile? Ricordo che la finanziaria (mi sembra) del 2005 disciplina un caso del genere nei comuni sotto i 5 mila abitanti. Se consideriamo che il consorzio ha un movimentazione finanziaria e un numero di personale di un comune di 1000 abitanti, si può utilizzare per analogia quella norma? Grazie a tutti voi. |
| 5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| fiore |
Posted - 24/08/2009 : 14:48:36 Le modalità di accesso a questi tipi di attività lavorativa secondo voi sono quelle normali (concorso pubblico) o c'è qualche tipo di deroga trattando di dipendenti pubblici? Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato? Questi dubbi mi hanno sempre bloccato, tanto che non sono mai ricorsa a tale istituto, se non con collaborazioni. |
| Gianluca Bertagna |
Posted - 20/08/2009 : 18:00:50 Direi propri di sì.
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| kicerog |
Posted - 20/08/2009 : 12:59:53 Per questo secondo contratto andranno comunque versate le ritenute INPDAP - Inadel quali retribuzioni accessorie? |
| piscino |
Posted - 20/07/2009 : 22:18:32 Concordo in pieno con l'ottimo G. Bertagna. Aggiungo a puro titolo di studio il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25 maggio 2005.
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| Gianluca Bertagna |
Posted - 20/07/2009 : 20:22:15 Ecco alcune considerazioni sull'istituto. Trattandosi appunto di mie elucubrazioni personali, sono suscettibili di commento, discussione, ecc. ecc.
Esiste nel sistema normativo degli enti locali una particolare tipologia di incarichi attribuibili ai dipendenti di una pubblica amministrazione, ovvero le attività svolte a favore di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. L’art 1 comma 557 della Legge 23.12.2004 n. 311 prevede che “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”. Si tratta una deroga al principio delle incompatibilità del dipendente pubblico che presenta le seguenti caratteristiche: - l’attività deve essere comunque autorizzata; - è deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro previsto dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 – Vedi anche parere n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero Interno - solo determinati enti locali possono usufruire della norma (comuni sotto i 5.000 abitanti, consorzi, unioni di comuni); - l’attenzione è posta più sulle necessità del comune richiedente piuttosto che sulle richieste del lavoratore dell’ente di provenienza. Tale criterio è da tenere ben presente in fase di autorizzazione della prestazione; - l’articolo non precisa la tipologia dell’incarico, ma fa esclusivamente riferimento al concetto generale di “attività lavorativa”. È quindi ovvio che tale attività dovrà sempre essere ricompresa tra quelle attribuibili dagli enti locali; - la norma non fa alcun riferimento alla tipologia del compenso. Trattandosi però di attività lavorativa si ritiene che la stessa possa essere remunerata esclusivamente con il trattamento economico attualmente corrisposto al dipendente che svolgerà l’attività. - la norma non precisa alcunché in merito alle modalità di pagamento. Da questo punto di vista si ritiene che tale attività, in quanto svolta presso un altro ente, venga remunerata in busta paga dall’ente che utilizza il lavoratore. Si tratta di due rapporti di lavoro subordinati diversi e quindi ciascuno provvede per quanto di propria competenza. Nulla vieta che, prima del conguaglio di fine anno, il lavoratore si faccia rilasciare il cud da parte dell’ente utilizzatore e che si provveda ad un conguaglio complessivo nell’ente di appartenenza. - si tratta di attività rientrante nel concetto di “spesa di personale”. Utilizzando la norma la dicitura “attività lavorativa” non vi è spazio per sostenere che si tratti di prestazioni non correlate ad una particolare attività di lavoro subordinato tale da poterla escludere dalle limitazioni in materia vigenti. Tra l’altro basta richiamare quanto indicato dalla Corte dei conti del Veneto nella Delibera 94/2007 che sintetizza totalmente il problema “spesa di personale”: non rileva l’imputazione contabile della spesa ad un determinato intervento, ma la sua sostanziale e diretta riconducibilità all’utilizzo dell’attività lavorativa da parte dell’ente.
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