| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 16/12/2007 : 16:52:43 Segnalo ai colleghi una sentenza del Tar sui concorsi pubblici:
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.III quater 26/11/2007 n. 11756; Pres. Di Giuseppe, M., Rel. Taglienti, C.
Concorsi pubblici
1. In una graduatoria concorsuale tutti i soggetti in essa inseriti sono titolari di un interesse alla conservazione del posto in graduatoria, anche se non vincitori del concorso, e comunque all’idoneità ovvero alla valutazione positiva di ammissione, ciò soprattutto quando vengono avanzate censure dirette alla caducazione dell’intera procedura concorsuale; ne consegue l’ammissibilità del ricorso notificato ad un controinteressato, pur non trattandosi del vincitore del concorso (TAR Lazio sez. I 19 aprile 2007 n. 3416 TAR Campania Napoli sez. VI 27 febbraio 2007 n. 1264), considerato che l’art. 21 della legge n. 1034/71 sanziona l’inammissibilità per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. 2. È illegittimo l’operato della Commissione di concorso che prima ha esaminato i curricula dei candidati ai fini di valutare l’ammissione al concorso, e quindi ha determinato i criteri di valutazione dei titoli, dopo aver quindi conosciuto quali titoli i singoli candidati possedevano, essendo essi indicati espressamente nei curricula, essendo notorio che i criteri di valutazione dei titoli devono essere stabiliti astrattamente, prima di conoscere in concreto quali titoli i singoli candidati posseggono. |
|
|