| T O P I C R E V I E W |
| noretta |
Posted - 09/03/2009 : 18:27:25 su cosa si applica il recupero per assenza di malattia del segretario comunale? |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| ragio |
Posted - 11/03/2009 : 10:25:28 La Ragioneria Generale dello Stato ha preso posizione con la nota IGOP prot. n. 126427 del 16/01/2009, fatta propria dalla stessa Funzione Pubblica con il parere n. 1/2009. In quest’ultimo si legge, che sono da considerare utili ai fini della decurtazione prevista dall'art. 71 comma 1, del D.L. 112/2008 (convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008) oltre a quelle specificate nella circolare n. 7/2008, le seguenti voci retributive, che riguardano il personale degli enti locali:
- la retribuzione di posizione spettante al personale dirigente;
- l’indennità di posizione ad personam per gli incarichi dirigenziali, di cui all’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- la retribuzione di posizione per i titolari di posizione organizzativa;
- l’indennità di comparto;
- l’indennità di direttore generale attribuita al segretario comunale o provinciale;
- la retribuzione di posizione corrisposta sempre ai segretari.
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| PaoloGros1958 |
Posted - 10/03/2009 : 13:44:03 Alla luce del contenuto della circolare della Funzione pubblica n. 7/2008 in merito alla retribuzione di posizione dei dirigenti si potrebbe ritenere che la retribuzione di posizione dei segretari comunali possa essere considerata come trattamento economico fondamentale in applicazione del principio in base al quale, per i dirigenti dell'area I, la retribuzione di posizione fissa è trattamento economico fondamentale. Infatti, per i segretari la retribuzione di posizione è fissata direttamente ed integralmente dal CCNL. Maggiori dubbi sorgono, con motivazione speculari, per la maggiorazione della retribuzione di posizione e per le sedi convenzionate il cui importo non è predeterminato ma, al contrario, correlato al verificarsi di determinate condizioni. Tali considerazioni potrebbero, quindi, far considerare tali elementi come accessori. Secondo la stessa impostazione l'indennità per direttore generale dovrebbe rimanere nell'alveo della retribuzione accessoria.
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